AUGURI!

Gentile collega Massofisioterapista,

sta per concludersi un altro anno in cui la F.I.MFT con le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS), grazie al lavoro intenso di questi anni, alle azioni legali, ai rapporti istituzionali ed il supporto dei suoi sostenitori, è riuscita ad ottenere altri fondamentali tasselli per il riconoscimento della nostra “PROFESSIONE SANITARIA”

Ci sarebbe tanto da scrivere:

dalla L.145/2018, al dm. 9 agosto 2019, alla costituzione in giudizio al Tar e al CdS al fine di impedire la caducazione del disposto decreto con il relativo elenco speciale Massofisioterapisti, alla detraibilità delle spese, al sistema tessera sanitaria, all’ultimo ricorso con cui il Tar Lazio ha pienamente accolto l’impugnazione della F.I.MFT e dei massofisioterapisti iscritti  nell’elenco speciale, di cui  all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, per l’annullamento della delibera n. 3/2022 AGE.NA.S., nella parte in cui non li includeva, impedendogli di beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM), ed altre importanti iniziative già avviate di cui parleremo solo successivamente.

La strada è ancora tortuosa, c’è altro da fare per ridare dignità alla nostra professione tanto bistrattata e mettere in sicurezza la categoria tutta, ottenendo la giusta serenità.

Importanti traguardi ci aspettano, ma siamo certi che rimanendo insieme e sentendoci tutti appartenenti alla medesima famiglia F.I.MFT, riusciremo a concretizzare il nostro profondo, cospicuo e continuo impegno per la risoluzione delle problematiche residuali.

Auguriamo a te e famiglia un Santo Natale e delle serene festività.

Un cordiale saluto F.I.MFT

COMUNICATO UFFICIALE F.I.MFT QUESTIONE ECM

Il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della Federazione Italiana Massofisioterapisti (AIMFI, AIMTES e AMS) e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dagli  ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto i suddetti, a differenza dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professione sanitaria”.

Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’AGE.NA.S, secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Secondo il TAR. la L. n. 145/2018 ha invece sostanzialmente riconosciuto i massofisioterapisti iscrittisi nell’elenco speciale ad esaurimento di cui al dm. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) come PROFESSIONE SANITARIA. Gli stessi sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto, si sono iscritti ai corsi professionali non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era ancora qualificato nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute, come “professione sanitaria non riordinata”, conseguendo così il diploma entro il 2015 e maturando 36 mesi di esperienza lavorativa prima dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018.

Come rimarcato dal TAR. l’art. 1 della L. n. 145/18 ha autorizzato, i massofisioterapisti iscritti negli elenchi ad esaurimento, istituiti presso la F.N.C.P.T.S.R.M., a continuare a svolgere la professione sanitaria per salvaguardare l’affidamento di tutti quei professionisti che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività, in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’AGE.NA.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2019 – e tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari, possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data dal 01.01.2023.

La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la PROFESSIONE SANITARIA e la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per la quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

Un cordiale saluto a tutti voi dalla F.I.MFT

Augurandovi un periodo di serene feste, un ringraziamento dal profondo del cuore va espresso ai magnifici legali Zampieri-Rinaldi e alle ASSOCIAZIONI STORICHE (AIMFI, AIMTES, AMS) che hanno fornito tutti i dossier necessari per l’articolata ricostruzione normativa.

Buone FESTE!

Convegno on line il 21-12-22 alle ore 21:00. Iscrivetevi!

Federazione Italiana Massofisioterapisti comunica:

🎤Webinar Gratuito

🗓️ Mercoledi 21 dicembre
⏰ ore 21.00

🎙️ La storica sentenza del CdS n.4513 del 1/6/22!
Fughiamo ogni dubbio residuale sulla professione sanitaria!

👉Interverrà con noi un autorevole magistrato amministrativo.

📝La partecipazione sarà gratuita previa registrazione.

📧 LINK PER ISCRIZIONE

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Non mancate, è in gioco la Nostra permanenza nell’elenco speciale!!!

Come promesso ecco il link per la registrazione al webinar. Un caro saluto a tutti voi.

Federazione Italiana Massofisioterapisti

presenta :

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Massofisioterapista :
Autonomia professionale e status…facciamo chiarezza.

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 Sabato 9/07/2022

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Nota di commento alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4513 del 1 giugno 2022

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato – aderendo pienamente alla tesi sostenuta dalla Federazione Italiana Massofisioterapisti – ha confermato che l’articolo 1 della L. n. 145/2018, pur abrogando l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’ a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018.
Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).
L’istituzione dell’elenco speciale per i massofisioterapisti è avvenuta, dunque, proprio al fine di colmare il divario presente fino a quel momento tra i professionisti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo hanno conseguito dopo quella data e che hanno maturato un livello di esperienza di almeno 36 mesi, così sanando le storture esistenti nel sistema delle professioni sanitarie.
È quanto si evince dalla sentenza in commento, la quale chiarisce la ratio a fondamento dell’intervento legislativo di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento recato dalla L. 145/2018: “istituire gli elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.
“È, infatti, di tutta evidenza come tale regolarizzazione non potesse che essere volta al passato sanando situazioni di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di guisa che il possesso del requisito esperenziale si rivela un aspetto qualificante – e dunque da ritenersi consustanziale – nel progetto normativo”.
D’altra parte, il Consiglio di Stato ha chiarito che a nulla rileva l’autonoma collocazione della disposizione sui massofisioterapisti all’interno di un articolo (l’articolo. 5 del d.m. 9.8.2019) diverso da quello dedicato alle altre professioni sanitarie: “tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria, … non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale”.
In sostanza, viene riconosciuto che “nella suddetta prospettiva di sanatoria, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento”.
Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di professionisti sanitari e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.
Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto – smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute – che non vi è alcuna differenza tra gli elenchi di cui all’art. 1 e quello di cui all’art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria. Secondo il Consiglio di Stato “è evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico”. e la stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapisti dell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le professioni sanitarie non riordinate, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli operatori di interesse sanitario. come già affermato da questa sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come professione sanitaria non riordinata anche nella classificazione pubblicata dal ministero della salute”.
D’altra parte, inevitabilmente, i massofisioterapisti carenti dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione nell’elenco ad esaurimento non possono essere considerati esercenti professione sanitaria. E difatti, la natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella L. n. 145/2018, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione SANITARIA di riferimento purché si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento, conservando così la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014, che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), non possono beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18, per cui rientrano invece nell’ambito della categoria dei meri operatori di interesse sanitario, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006.
Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che “In mancanza delle speciali condizioni previste dall’articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, la cui valenza derogatoria ed eccezionale non è suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto 2019, riconoscendo agli stessi l’autonomia professionale e la dignità propria di professione sanitaria concretamente svolta.

Ufficio stampa F.I.MFT

Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, 
considerato che la mancata trasmissione dei dati, anche non derivante da difficoltà legate ad  aspetti tecnici,  inciderebbe negativamente sulla 
completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi 
precompilata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha prorogato di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al 
Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi, è previsto 
che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022.
 
 
Cordiali saluti
 

Aggiornamento detraibilita’ Massofisioterapisti iscritti in elenco.

Gent.mi,

Massofisioterapisti iscritti in elenco speciale, nell’ottica della collaborazione continua della F.I.MFT con gli organi istituzionali preposti, si informa che: come quanto espressamente indicato nella circolare n.6/2022, a seguito della richiesta inoltrata dalla FNO dei TSRM e PSTRP al Ministero della Salute e all’Agenzia delle Entrate, a voler considerare valida, ai fini della detraibilità delle spese inerenti alle prestazioni dei Massofisioterapisti, la data di preiscrizione del professionista al portale, le stesse hanno accolto favorevolmente l’istanza e comunicato che provvederanno ad aggiornare le prossime circolari.

Oggetto: detraibilità spese Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui
al DM 9 agosto 2019.

Gentili Presidenti, 

richiamando le circolari 4/2021, 65/2021 e 65bis/2021, vi segnaliamo che nelle circolari dell’Agenzia
delle Entrate 19/E del 2020 e 7/E del 2021, in merito alla documentazione necessaria ai fini della detraibilità delle spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad
esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, viene riportato quanto segue:

Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che: – hanno
conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti
negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione
spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che
nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione
resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.

Come deliberato dal Consiglio nazionale straordinario del 25 gennaio 2020, il portale per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 è stato chiuso irrevocabilmente alle ore 24:00 del 30 giugno 2020 e da quella data gli Ordini
hanno continuato la valutazione delle richieste al fine della delibera di iscrizione. In considerazione di quanto sopra riportato, la scrivente ha fatto specifica richiesta al Ministero della Salute e all’Agenzia delle Entrate, nel considerare valida, ai fini della detraibilità delle spese
inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti, la data di preiscrizione del professionista al portale.
Tale richiesta è stata accolta sia dal Ministero della Salute sia dall’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima ha, inoltre, comunicato che provvederà ad aggiornare le sue prossime circolari.
Cordiali saluti.

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