Il decreto legge contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che comprende le nuove regole per la quarantena e il Super Green pass, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Entra in vigore oggi, 31 dicembre. (fonte TGCOM24)
La presente per informarvi che, come F.I.MFT,(Federazione Italiana Massofisioterapisti AIMFI, AIMTES, AMS)abbiamo già provveduto a contestare formalmente, a mezzo lettera di diffida, l’AGENAS, per quanto erroneamente asserito nella risposta a noi indirizzata, e da voi citata in data 8 novembre 2021 nell’articolo recante il titolo “Massofisioterapisti e obbligo ECM – L’AGENAS fa chiarezza”.
Stante il contenuto del suddetto AGENAS sostiene erroneamente che il Massofisioterapista non sarebbe tenuto all’obbligo di formazione continua (ECM), poiché non godrebbe dello status di professionista sanitario.
A questo punto ci domandiamo quali siano state le fonti che abbiano ispirato un simile testo e ci auguriamo si sia trattato solo di imperizia involontaria.
Tale asserzione si pone in stridente contrasto con la normativa vigente e risulta pertanto non veritiera in quanto IL MASSOFISIOTERAPISTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO È, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, UN PROFESSIONISTA SANITARIO.
La formazione ECM, estesa anche agli iscritti negli elenchi speciali, rappresenta infatti un diritto/dovere a cui sono tenuti tutti i professionisti sanitari, senza nessuna esclusione o arbitraria limitazione.
Precisiamo a riguardo che il dm. 9 agosto 2019 ha istituito tutti gli elenchi speciali ai sensi dello stesso disposto di legge, la l. n. 145/2018, articolo 1, comma 537, incluso l’elenco speciale dei Massofisioterapisti. Testualmente il dm. così recita “Ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti”.
L’art. 1, comma 537 della legge 145/2018 a sua volta così statuisce: «coloro che svolgono, o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP».
Il legislatore con l’art. 1 della L. n. 145/2018 ha dunque fornito una interpretazione autentica sulla riconducibilità dell’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, alle professioni sanitarie, atteso che tali professionisti sono stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento proprio in quanto, avendo sempre svolto la professione sanitaria, hanno acquisito le competenze professionali, necessarie a garantire una adeguata tutela della salute dei pazienti.
La natura sanitaria delle prestazioni rese dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale risulta del resto confermata anche dallo stesso comma 542 dell’articolo 1 della succitata legge di bilancio, la quale ha previsto che solo “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato”.
Trattasi proprio dello stesso articolo che qualificava espressamente la figura del Massofisioterapista come “professione sanitaria ausiliaria” (equiparata dall’art. 1 della L. n. 42 del 1999 alle professioni sanitarie) e che è stato abrogato solo dalla legge n. 145/2018, ossia contestualmente all’istituzione dell’elenco speciale, ad ulteriore riprova del fatto che fino all’1.1.2019 i Massofisioterapisti, non essendo intervenuti atti di soppressione della figura professionale, erano sussumibili entro l’ambito delle professioni sanitarie.
Giova inoltre ricordare che la natura sanitaria della professione in esame è stata riconosciuta dallo stesso Ministero della Salute, il quale, fino al 2013, aveva espressamente inserito anche la figura del massofisioterapista all’interno dell’elenco delle professioni sanitarie.
L’affermazione di AGENAS. è stata inoltre radicalmente smentita dal Tar Lazio che nel 2021, con oltre una ventina di sentenze, ha ribadito che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 145/2018 l’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, è annoverabile nell’ambito delle professioni sanitarie riabilitative e non degli operatori di “interesse sanitario”.
Secondo il Tar Lazio infatti «con l’intervento da ultimo adottato (legge n. 145 del 2018) il legislatore statale ha comunque inteso sostanzialmente “regolarizzare” la posizione di tutti quei massofisioterapisti che ormai da lungo tempo si trovavano ad operare, in qualche misura, nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327). Onde consentire ai medesimi di proseguire legittimamente la propria attività, e dunque anche allo scopo di evitare particolari negative ricadute in termini sociali ed occupazionali, si è così stabilito di istituire il predetto elenco speciale “ad esaurimento” … Di qui la eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie … il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “sottoinsieme” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, 08/06/2021, n. 6805, Presidente, Estensore dr. Riccardo Savoia, e in termini, fra le tante: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, nn. 5051, 6610, 6628, 6650, 6659, 6661, 6663, 6664, 6684, 6686, 6689, 6692, 6700 e 6804 del 2021).
Laddove vi fosse ancora qualche dubbio residuo sulla natura di “professione sanitaria” anche per il Massofisioterapista iscritto negli “elenchi speciali” all’interno degli Ordini delle professioni sanitarie, citiamo le recentissime sentenze del Consiglio di Stato, sez. Terza (sentenze n. 7618 del 16.11.2021 e n. 8036 del 2.12.2021), che hanno definitivamente chiarito come tecnicamente la legge 145 del 2018 non abbia in realtà abrogato la figura del Massofisioterapista, “ma esclusivamente la sua qualificazione in termini di professione sanitaria”, implicando pertanto che, fino all’entrata in vigore della l. n. 145/2018, la figura del Massofisioterapista rivestiva natura di “professione sanitaria”. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che l’intento del legislatore era quello di salvaguardare l’aspettativa di tutti i massofioterapisti che si sono iscritti entro l’a.s. 2012/13, quando la figura del Massaggiatore Massofisioterapista era ancora espressamente qualificata anche dal Ministero della Salute in termini di “professione sanitaria”, facendo dunque salvo il diritto degli stessi a continuare a svolgere tale “professione sanitaria”, previa iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento. «3.3. – Ebbene, la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 della L. n. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”). 3.4. – Dunque, la modulazione dei tempi di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento potrebbe essere intesa come funzionale alla tutela dell’affidamento maturato dai corsisti in concomitanza con l’accreditamento nel sistema delle diverse qualifiche professionali progressivamente associate alla figura del massofisioterapista nel corso della riepilogata evoluzione normativa. Per questa via, acquista ulteriore consistenza la tesi secondo cui dall’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 discenderebbe l’abolizione non già del profilo professionale tout court, ma della sola sua qualificazione come “professione sanitaria”» (così: Consiglio di Stato sez. Terza, sentenza n. 7618 del 16.11.2021).
In estrema sintesi la figura del massofisioterapista, in seguito all’emanazione della L. n. 145/2018, è divenuta una categoria composita suddivisa in 3 sottogruppi:
i massofisioterapisti diplomatisi prima del 17.3.1999 (data di entrata in vigore della L. n. 42/1999), che continuano ad essere automaticamente abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto hanno ottenuto l’equipollenza con i laureati in Fisioterapia ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 42/99 e del DM. 27 luglio 2000,
i Massofisioterapisti iscrittisi ai corsi di formazione triennale entro l’anno formativo 2012/2013 (ossia finché lo stesso Ministero della Salute classificava i massofisioterapisti come “professione sanitaria”), che qualora abbiano maturato 36 mesi di esperienza lavorativa, sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento, ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) e del DM. 9 agosto 2019,
ed infine i diplomati che non hanno maturato i 36 mesi di esperienza professionale prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), i quali, non potendo beneficiare della disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 145/18, rientrano nell’ambito della categoria degli “operatori di interesse sanitario”, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006.
Alla luce di queste considerazioni, senza entrare ancor più nel dettaglio, risulta palmare che quella di AGENAS. rappresenta una errata interpretazione del vigente assetto normativo, così come riordinato dalla recente l. n. 145/2018, che ha chiarito in via autentica la natura di professione sanitaria dell’attività svolta dai massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento.
Premesso poi che “la formazione continua in medicina (ECM) è espressione del valore fondamentale della tutela della salute e rappresenta di fatto un vero e proprio “obbligo per tutti i professionisti che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati” (come statuito negli artt. 1 e 25 dell’Accordo della Conferenza Stato Regioni seduta del 04/02/2017, pubblicato in gazzetta il 23/11/2017), appare quantomeno bizzarro anche solo ipotizzare che i Massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento non possano accedere al programma di formazione continua statale accreditato (ECM), al pari di tutte le altre professioni sanitarie.
Risulta poi a nostro avviso altrettanto ingiustificato, oltreché imbarazzante, il messaggio derivante dalla posizione assunta da AGENAS., in base al quale ai Massofisioterapisti sarebbe concesso in sostanza l’esonero dall’obbligo della formazione Ecm istituzionale, ma sarebbe a loro riservata una pretesa formazione parallela e diversa, in virtù di non si sa quale fonte normativa.
È evidente come si tratti dell’ennesima anomalia del sistema, che al più presto dovrà essere sistemata per ripristinare una corretta applicazione delle norme vigenti, su cui la F.I.MFT non intende soprassedere.
Nel frattempo, vorremmo tranquillizzare chi si rivolge alle nostre cure che, a prescindere dalla questione ECM, i Massofisioterapisti continueranno come sempre ad aggiornarsi.
Risulta per noi doveroso ed imprescindibile il principio sancito all’art 1 della Conferenza Stato Regioni del 2017: la formazione dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute!
La F.I.MFT (AIMFI, AIMTES e AMS) informa tutti gli iscritti all’elenco speciale Massofisioterapisti di cui al DM 9/8/2019 che, a seguito della pubblicazione del decreto 16 luglio 2021 “Individuazione d’ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, potranno accedere alla registrazione al Sistema TS attraverso il seguente link: clicca qui .
Successivamente alla compilazione il professionista riceverà a mezzo PEC il relativo numero di protocollo.
Si ricorda inoltre che il termine ultimo per l’invio delle spese sanitarie al sistema TS da parte dei professionisti è stato fissato al 31/01/2022.
N.B. Per problematiche di natura tecnica sarà possibile contattare il seguente numero verde TS 800.030.070, indicando il numero di protocollo.
La F.I.MFT si rende come sempre disponibile per eventuali chiarimenti.
Come da ultimo comunicato F.I.MFT del 7/7/2021, siamo lieti di informarvi che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°184 del 3/8/21, il Decreto 16 luglio 2021, in cui vengono individuati gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitario dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi pre compilata.
L’ art. 1 in merito alla “Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019” specifica che:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera
sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle gia’
previste dall’ art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, anche gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad
esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9
agosto 2019.
Tra i vari elenchi alla lettera r) viene espressamente citato quello speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti il cui
titolo e’ stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.
403.
Entro il 31 gennaio 2022 dovranno essere trasmessi i dati delle ricevute e delle fatture emesse nel 2021. Entro 30 gg l’Ordine dei Tsrm e Pstrp trasmetterà al Sistema TS i nominativi degli iscritti agli elenchi speciali per il rilascio delle credenziali di accesso.
Si tratta di un adempimento aggiuntivo, eppure la notizia è per noi motivo di grande soddisfazione. Essere annoverati al pari delle altre professioni sanitarie rappresenta un ulteriore passo verso il fattivo e legittimo riconoscimento dell’attività sanitaria che da oltre 30 anni con passione i Massofisioterapisti svolgono. Il lavoro della F.I.MFT e delle Associazioni di categoria ad essa aderenti (Aimfi, Aimtes e Ams) è stato incessante anche su questo fronte, ma, a differenza dei “soliti noti” che prima o poi dovranno rendicontare alla platea dei Massofisioterapisti, non intendiamo farne occasione di “Propaganda da campagna elettorale”. Anche in questi giorni di vacanza stiamo operando incessantemente in rappresentanza della categoria, nei confronti di chi si è affidato a noi e di tutti i Massofisioterapisti. Restano tuttavia delle situazioni residuali irrisolte che necessitano di ulteriori sforzi ed impegno.
Vi terremo come sempre prontamente aggiornati.
Nel frattempo consentiteci di augurare a tutti voi una
buona e serena vacanza e, per chi invece non potrà, un buon proseguimento delle attività lavorative.
“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Federazione
nazionale degli Ordini TSRM PSTRP renderà disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, in seguito sarà possibile richiedere le credenziali dal portale del Sistema TS https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ per poi procedere con l’invio dei dati.”
Come quanto comunicato dal TSRM con la circolare 65/2021 del 6 luglio 2021 indirizzata a tutti i presidenti degli Ordini dei TSRM e PSTRP, e anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, in merito all’estensione dell’obbligo “invio dati al sistema tessera sanitaria”, anche per gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9/8/19, vi informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, nella seduta del 10/6/21, ha dato parere favorevole al decreto ministeriale che prevede la predetta estensione al Sistema TS anche per gli iscritti agli elenchi speciali . Sarà quindi cura della FNO dei TSRM e PSTRP, inviare gli elenchi dei suddetti iscritti al fine di ottenere le credenziali necessarie per l’accreditamento al sistema Tessera Sanitaria e l’invio dei dati.
Il Decreto Ministeriale specifico dovrebbe prevedere che per il primo anno di trasmissione (riferito al 2021) i dati potranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022.
Prima di entrare nel merito di quanto accaduto, risulta doveroso e rispettoso nei confronti di tutti i Massofisioterapisti 36 e non, operare una dovuta precisazione:
“Tutti i Massofisioterapisti rappresentati dagli avvocati Giovanni Rinaldi – Nicola Zampieri, in collaborazione con la F.I.MFT (AIMFI, AIMTES e AMS), sono stati chiamati a difendersi per pubblici proclami poiché, come si evince chiaramente dalla memorie presentate in fase cautelare davanti al Tar Lazio, si poneva il dubbio che l’eventuale accoglimento dei ricorsi, presentati anche davanti al Presidente della Repubblica dai massofisioterapisti non inseriti nell’elenco speciale, potesse incidere sulla stessa istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla luce delle eccezioni di incostituzionalità della legge n. 145 del 2018, proposte sotto il profilo della violazione della competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni. In particolare, si chiedeva se l’eventuale remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, per violazione della potestà legislativa in materia di formazione professionale, professione e tutela della salute, riservata dall’art. 117 della Cost. alle Regioni, e la conseguente declaratoria di incostituzionalità della norma potessero determinare la caducazione dell’intera previsione normativa, con conseguente soppressione degli Elenchi speciali.
Il TAR. Lazio, nelle ordinanze n. 10536/2020, n. 10539/2020, n. 10576/2020, n. 10580/2020, n. 10581/2020, n. 10583/2020, n. 10585/2020 n. 10588/2020 del 16 ottobre 2020, n. 10633/2020, n. 10636/2020 e n. 10637/2020 del 19 ottobre 2020 e n. 10935/2020 del 26 ottobre 2020, ha ordinato pertanto la notifica dei citati ricorsi ai massofisioterapisti, che hanno ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale, “considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, l’art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe risultato illegittimo in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle “professioni sanitarie” – cui esclusivamente si RIFERISCE INVECE L’ART. 1, COMMA 537, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 – ma in quella degli “OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO” (LA CUI DISCIPLINA È RISERVATA ALTRESÌ ALLA COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 117 DELLA COST.).
Alla luce di queste considerazioni, risultava quindi necessario dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019”.
Avremmo voluto condurre la difesa della legittimità degli elenchi speciali Massofisioterapisti e dello status di professione sanitaria ad esaurimento, unendo tutte le forze rappresentative di categoria.
Ci siamo trovati invece a doverci difendere da calunnie, offese e illazioni varie da parte di “colleghi” di altre sigle e dai loro presidenti che ci avrebbero visti in malafede e nel tentativo di estorcere ingenti somme giustificate dalla presentazione di memorie assolutamente inutili.
Sarebbe bastata, a detta di qualcuno, la sola costituzione dell’Ordine, nonostante gli iscritti all’interno dell’elenco speciale dei Massofisioterapisti, siano stati chiamati nominalmente dai giudici del Tar Lazio (per pubblici proclami). Bene! Se non avessimo collaborato e tenuta ferma la nostra determinazione a procedere, oggi la narrazione sarebbe certamente diversa.
Forse le memorie del Ministero, che tutti voi avete letto, avrebbero potuto far breccia nello scenario ricostruito inizialmente dal Tar Lazio.
Forse l’elenco dei Massofisioterapisti sarebbe restato comunque in essere, ma come mero contenitore per censire gli operatori di interesse sanitario, come qualcuno ha sempre cercato di far credere alle istituzioni, determinando l’esclusione della categoria dai sacrosanti diritti spettanti alla professione sanitaria del Massofisioterapista.
Oggi, così si legge nella sentenza, viene accolta la ricostruzione fatta dai nostri avvocati a difesa e tutela dello status di PROFESSIONE SANITARIA AD ESAURIMENTO, di competenza Statale, in attuazione della norma primaria 145/2018, art. 1, comma 537.
Comunichiamo pertanto che:
il TAR LAZIO, con 20 distinte sentenze, ha finalmente confermato, una volta per tutte, il diritto dei MASSOFISIOTERAPISTI, iscritti nell’Elenco speciale ad esaurimento, di cui all’art. 5 del D.M. 9-08-2019, ad esercitare e svolgere le attività professionali previste dal profilo della “PROFESSIONE SANITARIA di riferimento”.
Occorre ancora una volta ribadire come i ricorsi, presentati davanti al TAR Lazio ed al Presidente della Repubblica dai massofisioterapisti non inseriti nell’elenco speciale, avrebbero potuto incidere sulla stessa istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla luce delle eccezioni di incostituzionalità della legge n. 145 del 2018, proposte sotto il profilo della violazione della competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni.
Per tutelare la posizione della categoria la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti composta da AIMFI, AIMTES e AMS) ha deciso di organizzare la difesa degli iscritti all’elenco, evocati in giudizio in qualità di controinteressati, affidandosi agli avvocati Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.
Oggi, dopo lunga attesa, il TAR Lazio, confermando in toto le posizioni dei nostri legali, non soltanto ha respinto i ricorsi in danno degli iscritti ma ha affermato un principio atteso da anni:
“La riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “a esaurimento”, alle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa), sebbene, come detto, nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale. Un intervento che si caratterizza a un tempo per discrezionalità ma anche per proporzionalità, ragionevolezza ed equilibrio, avendo operato il legislatore un opportuno bilanciamento, come già ampiamente anticipato, tra diritto al lavoro ed esigenze di tutela della salute.
Questo nuovo principio cambia radicalmente l’orientamento giurisprudenziale controverso e ci permette di tutelare, domani, i nostri diritti e preservare la nostra professionalità con rinnovata forza e consapevolezza.
Ora la F.I.MFT continuerà al perseguimento delle istanze già da tempo avviate e finora inattese davanti a tutti gli organismi istituzionali competenti.
“Nessun inganno, nessun interesse personale, nessuna truffa, solo professionalità e amore per la nostra categoria”.
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