Rettifica all’articolo del 09/05/2023 – Prot. n. 1221/2023

“SI TRASMETTE DI SEGUITO QUANTO INVIATO DALLA PRESIDENTE TERESA CALANDRA E DAL COMPONENTE DEL COMITATO CENTRALE CON DELEGA ALLA FORMAZIONE CONTINUA VINCENZO BRAUN RESPONSABILE ECMDELLA FNO DEI TSRM E PSTRP

Oggetto: notizia diffusa dalla FIMFT relativa all’inserimento in piattaforma dei nominativi
degli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti.

Facciamo seguito al comunicato diffuso in rete da parte della Federazione italiana
Massofisioterapisti (FIMFT), relativo all’inserimento dei nominativi dei Massofisioterapisti iscritti
negli elenchi speciali ad esaurimento presso i nostri Ordini sulla piattaforma del CoGeAPS, ed alla
verifica effettuata con quest’ultimo sulla veridicità della notizia diffusa.
A tal riguardo il CoGeAPS ci ha comunicato che quanto asserito dalla FIMFT non corrisponde
al vero, alla luce del meccanismo di funzionamento dell’anagrafe dei crediti formativi ECM.
Infatti, come è noto, il C Teresa Consorzio acquisisce, senza facoltà di modifica o variazione, le anagrafi degli iscritti dalle Federazioni nazionali, sostituendo integralmente ad ogni ricezione le precedenti inviate, e associando il singolo soggetto ai relativi crediti ECM.

In particolare, si evidenzia che, fino a quando la nuova Commissione nazionale ECM non sarà
convocata e, quindi, provvederà a modificare il tracciato dei report delle partecipazioni e consentirà
l’accreditamento di corsi per i Massofisioterapisti, la scrivente Federazione nazionale – unica titolata
al riguardo – non potrà trasmettere al Consorzio nessun aggiornamento dell’anagrafica contenente i
anche gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dei Massofisioterapisti e, quindi, allo stato
attuale nessun operatore di interesse sanitario può accedere al CoGeAPS e consultare la propria
posizione ECM.

Si invita, pertanto, Codesta FIMFT a diffondere un comunicato di precisazione al riguardo e ad
astenersi, in futuro, dal diffondere notizie infondate agli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento
dei Massofisioterapisti e dall’invadere competenze riservate per legge agli Ordini ed alla scrivente
Federazione nazionale.

Distinti saluti.”

 

Prendiamo atto come Federazione che evidentemente le informazioni fornite da alcuni provider non corrispondano allo stato reale dei fatti. Ci scusiamo per il disagio.

 

Ennesimo traguardo F.I.MFT! (articolo rettificato in data 28/05/2023)

(articolo rettificato in data 28/05/2023)

La F.I.MFT (Aimfi, Aimtes, Ams) ha il piacere di comunicare che, a seguito della sentenza del TAR, riguardante la legittimità dell’acquisizione dei crediti ECM da parte dei massofisioterapisti iscritti in E.S.E, il Co.Ge.A.P.S (Consorzio Regione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), sta provvedendo in questi giorni, ad inserire nei propri database, i profili dei massofisioterapisti.
Come avvenuto per l’inserimento e la pubblicazione in elenco speciale, tale intervento, non avverrà in maniera univoca su tutto il territorio nazionale ma avrà tempistiche diverse in base alla provincia di appartenenza del professionista.
Per verificare se il vostro account è stato attivato potete scaricare l’app del Co.Ge.A.P.S o visitare il sito https://application.cogeaps.it/login e accedere
tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
In caso di account non ancora attivo, apparirà una schermata con la dicitura: “il codice fiscale non corrisponde a un professionista”.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sulle eventuali azioni da seguire successivamente.
Felici di questo altro traguardo e della prosecuzione di tale iter, porgiamo cordiali saluti.
F.I.MFT

Un’altra importante Vittoria della F.I.MFT. Si agli ECM per i Massofisioterapisti in elenco speciale!

Gentili Massofisioterapisti iscritti in ESE,

come già comunicato in precedenza, relativamente alla questione ECM, il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), delle Associazioni (AIMFi, AIMTES e AMS), e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dalla formazione ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla alla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto sosteneva che gli iscritti in tale elenco, a differenza dei soggetti inseriti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professionisti sanitari”. Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’Age.Na.S., secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’Age.Na.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari che possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data 01.01.2023.

La sentenza ha rappresentato una particolare rilevanza, non solo in quanto ha chiarito definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019, a differenza degli altri massofisioterapisti, conservano il diritto ad esercitare la professione sanitaria e la qualifica di professionisti sanitari, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità civile  verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria senza la necessaria formazione determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

 

Vi informiamo inoltre che, a far data dal 28/02/2023, Agenas ha inserito sulla propria piattaforma web la nostra sentenza.

Di seguito il link:

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=180

https://phisiovit.it/ecm-ai-massofisioterapisti-semaforo-verde-per-age-na-s/

 

Un altro storico ed importante successo ottenuto grazie alla F.I.MFT ed a chi ha sempre deciso di sostenerla in questi anni.

A breve altre importanti novità riguardo alle altre situazioni residuali.

Rimaniamo insieme, un cordiale saluto a tutti voi. www.fimft.it 

SISTEMA TS E FATTURAZIONE ELETTRONICA Comunicazione per i Massofisioterapisti che esercitano la libera professione.

Per effetto del decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2023, la trasmissione dei dati al Sistema TS, per l’anno 2023, avrà cadenza semestrale e non mensile.
L’ art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS debba essere effettuata:

entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;

entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;

entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023;

entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Viene inoltre confermato per l’anno 2023, lo specifico divieto di emissione delle fatture elettroniche, che restano dunque in versione “fattura cartacea”.

Tale divieto ricomprende:

– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018.

Forfettari, anche se nel corso del 2022 hanno superato i 25.000 euro di ricavi e compensi ragguagliati all’anno.

Un cordiale saluto

AUGURI!

Gentile collega Massofisioterapista,

sta per concludersi un altro anno in cui la F.I.MFT con le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS), grazie al lavoro intenso di questi anni, alle azioni legali, ai rapporti istituzionali ed il supporto dei suoi sostenitori, è riuscita ad ottenere altri fondamentali tasselli per il riconoscimento della nostra “PROFESSIONE SANITARIA”

Ci sarebbe tanto da scrivere:

dalla L.145/2018, al dm. 9 agosto 2019, alla costituzione in giudizio al Tar e al CdS al fine di impedire la caducazione del disposto decreto con il relativo elenco speciale Massofisioterapisti, alla detraibilità delle spese, al sistema tessera sanitaria, all’ultimo ricorso con cui il Tar Lazio ha pienamente accolto l’impugnazione della F.I.MFT e dei massofisioterapisti iscritti  nell’elenco speciale, di cui  all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, per l’annullamento della delibera n. 3/2022 AGE.NA.S., nella parte in cui non li includeva, impedendogli di beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM), ed altre importanti iniziative già avviate di cui parleremo solo successivamente.

La strada è ancora tortuosa, c’è altro da fare per ridare dignità alla nostra professione tanto bistrattata e mettere in sicurezza la categoria tutta, ottenendo la giusta serenità.

Importanti traguardi ci aspettano, ma siamo certi che rimanendo insieme e sentendoci tutti appartenenti alla medesima famiglia F.I.MFT, riusciremo a concretizzare il nostro profondo, cospicuo e continuo impegno per la risoluzione delle problematiche residuali.

Auguriamo a te e famiglia un Santo Natale e delle serene festività.

Un cordiale saluto F.I.MFT

COMUNICATO UFFICIALE F.I.MFT QUESTIONE ECM

Il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della Federazione Italiana Massofisioterapisti (AIMFI, AIMTES e AMS) e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dagli  ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto i suddetti, a differenza dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professione sanitaria”.

Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’AGE.NA.S, secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Secondo il TAR. la L. n. 145/2018 ha invece sostanzialmente riconosciuto i massofisioterapisti iscrittisi nell’elenco speciale ad esaurimento di cui al dm. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) come PROFESSIONE SANITARIA. Gli stessi sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto, si sono iscritti ai corsi professionali non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era ancora qualificato nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute, come “professione sanitaria non riordinata”, conseguendo così il diploma entro il 2015 e maturando 36 mesi di esperienza lavorativa prima dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018.

Come rimarcato dal TAR. l’art. 1 della L. n. 145/18 ha autorizzato, i massofisioterapisti iscritti negli elenchi ad esaurimento, istituiti presso la F.N.C.P.T.S.R.M., a continuare a svolgere la professione sanitaria per salvaguardare l’affidamento di tutti quei professionisti che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività, in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’AGE.NA.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2019 – e tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari, possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data dal 01.01.2023.

La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la PROFESSIONE SANITARIA e la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per la quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

Un cordiale saluto a tutti voi dalla F.I.MFT

Augurandovi un periodo di serene feste, un ringraziamento dal profondo del cuore va espresso ai magnifici legali Zampieri-Rinaldi e alle ASSOCIAZIONI STORICHE (AIMFI, AIMTES, AMS) che hanno fornito tutti i dossier necessari per l’articolata ricostruzione normativa.

Buone FESTE!

Convegno on line il 21-12-22 alle ore 21:00. Iscrivetevi!

Federazione Italiana Massofisioterapisti comunica:

🎤Webinar Gratuito

🗓️ Mercoledi 21 dicembre
⏰ ore 21.00

🎙️ La storica sentenza del CdS n.4513 del 1/6/22!
Fughiamo ogni dubbio residuale sulla professione sanitaria!

👉Interverrà con noi un autorevole magistrato amministrativo.

📝La partecipazione sarà gratuita previa registrazione.

📧 LINK PER ISCRIZIONE

https://register.gotowebinar.com/register/4254846544503940438 

 

3 agosto 2022; la FI.MFT promuove un atto di sindacato Ispettivo al Senato.

Atto n. 4-07349

Pubblicato il 3 agosto 2022, nella seduta n. 459

PIRRO Elisa, CROATTI, DE LUCIA Danila, ROMANO, PAVANELLI Emma, L’ABBATE Patty, PELLEGRINI Marco, VANIN OriettaAl Ministro della salute. –

Premesso che:

ai sensi della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) è stabilita l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403 del 1971 che istituiva la categoria dei massofisioterapisti;

la legge n. 145 del 2018, a cui ha fatto seguito il decreto del Ministero della salute 9 agosto 2019, ha istituito gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per coloro che, in virtù di un titolo idoneo, hanno svolto per almeno 36 mesi nei precedenti 10 anni la professione sanitaria;

sul sito web del Ministero, il massofisioterapista è considerato operatore sanitario, in contrasto con la legge di bilancio per il 2019 che considera tale categoria come professione sanitaria in fase di riordino, permettendo al massofisioterapista formato con corsi autorizzati entro il 31 dicembre 2018 di svolgere l’attività di fisioterapista se iscritto all’elenco speciale ad esaurimento;

i massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale ad esaurimento devono pagare la quota di iscrizione all’ordine, senza l’istituzione di un organismo di rappresentanza che ne garantirebbe la tutela;

considerato che:

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 9374/2022 ha considerato legittimo l’elenco speciale ad esaurimento e ribadito la correttezza del decreto ministeriale 9 agosto 2019 nella parte in cui conferma i requisiti per l’iscrizione all’elenco stabiliti dalla legge n. 145 del 2018, consentendo, quindi, l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015;

nella sentenza si afferma che il massofisioterapista rientra “mediante il modello degli elenchi ‘ad esaurimento’, nel novero delle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa) sebbene come detto nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale. Un intervento che si caratterizza ad un tempo per discrezionalità ma anche per proporzionalità, ragionevolezza ed equilibrio, avendo operato il legislatore un opportuno bilanciamento, come già ampiamente anticipato, tra diritto al lavoro ed esigenze di tutela della salute. In tale quadro, il punto di caduta è proprio costituito dal requisito dei 36 mesi di anzianità lavorativa. Termine questo del resto concepito in maniera non casuale ma calibrata ove soltanto si consideri che dal 2013 (anno in cui si consolida piuttosto chiaramente, grazie al risolutivo intervento del Consiglio di Stato, il fatto che i massofisioterapisti siano ormai da considerare alla stregua di ‘operatori di interesse sanitario’) coloro che erano in quel momento iscritti presso scuole regionali di formazione hanno poi goduto di un congruo lasso di tempo sia per conseguire il relativo titolo, sia per maturare una sufficiente esperienza lavorativa. Con ciò si vuole dire che il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un ‘sottoinsieme’ di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera (pertanto: il diritto al lavoro da un lato ed un motivo imperativo di interesse generale dall’altro lato)”,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo intenda adoperarsi affinché, in conseguenza di quanto considerato, venga finalmente attribuita alle prestazioni rese dai massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali l’esenzione dall’applicazione dell’IVA alle proprie fatture, come avviene per tutte le altre prestazioni sanitarie;

se intenda intervenire affinché i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali abbiano accesso ai corsi di aggiornamento ECM, come tutti gli altri professionisti sanitari;

Fonte: clicca qui!

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