I MASSOFISIOTERAPISTI SONO PROFESSIONISTI SANITARI.

La F.I.MFT ritiene doveroso fare chiarezza in merito alle dichiarazioni comparse in alcuni siti, in quanto contenenti informazioni non corrette e omissive riguardo alla qualifica ricoperta dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, di cui al DM. 9.8.19, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).

In particolare, alcuni operatori sanitari hanno preteso di desumere dalla sentenza n. 15121/2024 del TAR Lazio la modifica della qualifica di professionista sanitario, inequivocabilmente attribuita dalla l. n. 145/2018 ai massofisioterapisti che hanno chiesto ed ottenuto l’inserimento nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dal TSRM. ai sensi dell’art. 5 del D.M. 09.08.2019.

Sempre secondo tali operatori la citata sentenza, laddove qualifica come meri «operatori di interesse sanitario» tutti i massofisioterapisti, ancorché iscritti nell’elenco ad esaurimento, avrebbe confermato quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in relazione allo status dei massofisioterapisti.

Entrambe tali asserzioni risultano totalmente inesatte, in quanto non considerano non solo l’assetto normativo di riferimento, ma neppure l’orientamento della giurisprudenza, la quale ha costantemente statuito che «Nell’attuale assetto ordinamentale, in relazione alla istituzione dell’albo dei fisioterapisti e della riforma dei titoli abilitanti alla iscrizione nel predetto albo, il legislatore statale ha inteso qualificare la professione di massofisioterapista come PROFESSIONE ad esaurimento, relativamente a quei soggetti che, in possesso del relativo titolo, abbiano maturato il requisito dell’esercizio professionale per un periodo pari a 36 mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge 145/2018» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione III Quater, n. 7207/2021).

Al riguardo deve primariamente osservarsi come l’affermazione secondo cui i massofisioterapisti non sarebbero più professionisti sanitari non tiene innanzitutto conto del fatto che una sentenza non può modificare l’inquadramento normativo di un professionista sanitario. Invero la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco ad esaurimento (di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019) non può certo essere posta in dubbio in presenza di una disposizione, dal chiaro tenore letterale, come quella contenuta nella legge n. 145/2018, in forza della quale: «coloro che svolgono, o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP.» (così l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018). 

Come chiarito dallo stesso Tar Lazio «il legislatore statale è dunque intervenuto, in funzione suppletiva e sanante, per evitare eccessive negative ricadute sul piano sociale e lavorativo di soggetti che avevano nel frattempo comunque proseguito, in buona fede, la propria attività. Di qui la eccezionale RICONDUCIBILITÀ di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle PROFESSIONI SANITARIE … il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “SOTTOINSIEME” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera» (così: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, sent.  n. 9374/2022).

In altre parole prima della sentenza n. 15121/2024 la giurisprudenza aveva  incessantemente dato atto che L. n. 145/2018 ha suddiviso la figura del massofisioterapista in 2 SOTTOGRUPPI:

  1. i Massofisioterapisti ISCRITTISI NELL’ELENCO SPECIALE ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18), che sono abilitati all’esercizio della PROFESSIONE sanitaria, in quanto, essendosi iscritti ai corsi professionali entro l’a.s. 2012/2023, hanno conseguito il diploma entro il 2015, maturando così 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018,
  2. ed i massofisioterapisti che non hanno potuto beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18 e quindi ESCLUSI DALL’ELENCO SPECIALE AD ESAURIMENTO di cui al DM. 9 agosto 2019, i quali rientrano invece nell’ambito della categoria degli “OPERATORI di interesse sanitario” (di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006), poiché non hanno maturato i 36 mesi di esperienza prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), in quanto iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014.

L’asserto dei citati operatori collide pertanto con il chiaro tenore letterale dell’art. 1 della L. n. 145/18, con cui il legislatore ha fornito una interpretazione autentica sulla natura di professione sanitaria dell’attività svolta dai Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento, di cui all’art. 5 del DECRETO MINISTERIALE DEL 9 AGOSTO 2019, espressamente emanato «AI SENSI del comma 4-bis, dell’art. 4, della L. n. 42/99, introdotto dall’ART.  1, COMMA 537,  DELLA  L.  N. 145/18», che autorizza i massofisioterapisti, inseriti nell’elenco ad esaurimento, a «continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA», proprio in quanto hanno conseguito competenze professionali sanitarie idonee a garantire una adeguato svolgimento della professione sanitaria.

Né poteva essere altrimenti posto che l’art. 1 della L. n. 403/71 – abrogato dal comma 542 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 solo a decorrere dall’1.1.2019 – sanciva espressamente che l’attività del massofisioterapista costituisce una «PROFESSIONE sanitaria», per cui, non essendo intervenuti fino al 2018 atti di soppressione o di riordino della figura professionale, il legislatore, quando ha abrogato la pregressa normativa, non poteva certo non salvaguardare la posizione dei massofisioterapisti che si erano iscritti alle Scuole regionali sotto la vigenza delle L. n. 403/71, svolgendo per più di 36 mesi la professione sanitaria.

In tal senso si è espressa anche la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TSRM. E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE E DELLA RIABILITAZIONE che, nella nota del 4 agosto 2020, ha sottolineato come «a norma della legge 145/2018 (e, in particolare, alla luce del comma 4bis della L. n. 42/999, introdotto dal comma 537 dell’art. 1 della L. n. 145/2018) e dell’art. 5 del DM 9 agosto 2019 è stato istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti, tenuto presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Risulta pacifico, pertanto, che i Massofisioterapisti eroghino prestazioni sanitarie (lo ha recentemente confermato anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E datata 8/7/2020). Alla luce di ciò, riteniamo che, rispetto all’attuale, una più corretta qualificazione dei Massofisioterapisti possa essere “PROFESSIONE SANITARIA a esaurimento”» (così la nota del 4/8/2020 del Presidente del TSRM-PSTRP. al Ministero della Salute).

 

Per quanto riguarda poi la posizione della giurisprudenza non risulta assolutamente corretta l’affermazione secondo cui la sentenza n. 15121/2024 avrebbe confermato la giurisprudenza amministrativa, in quanto la giurisprudenza degli ultimi anni aveva in realtà insistentemente ribadito che i Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019 sono sussumibili entro l’ambito delle professioni sanitarie.

Invero lo stesso TAR Lazio, prima della sentenza n. 15121/2024, aveva sempre riconosciuto che i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi regionali prima del 2013 hanno diritto a mantenere la qualifica di professionisti, mediante l’iscrizione all’elenco ad esaurimento, poiché «con l’intervento da ultimo adottato (legge n. 145 del 2018) il legislatore statale ha comunque inteso sostanzialmente “regolarizzare” la posizione di tutti quei massofisioterapisti che ormai da lungo tempo si trovavano ad operare, in qualche misura, nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327). Onde consentire ai medesimi di proseguire legittimamente la propria attività, e dunque anche allo scopo di evitare particolari negative ricadute in termini sociali ed occupazionali, si è così stabilito di istituire il predetto elenco speciale “ad esaurimento” … Di qui l’eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione III Quater, 08/06/2021, n. 6805, Presidente, Estensore dr. Riccardo Savoia, che sottolinea come «il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “sottoinsieme” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera». Cfr. in termini, fra le più recenti, le sentenze del TAR Lazio, Sezione Terza Quater, nn. 5051, 6610, 6628, 6650, 6659, 6661, 6663, 6664, 6684, 6686, 6689, 6692, 6700, 6804, 7207, 7274, 7275, 7618, 8036, 8788, 8790, 8872 e 8874 del 2021).

Il Consiglio di Stato aveva a sua volta costantemente accertato che  «L’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 configura invero puntuale attuazione del comma 537 dell’art. 1 della L. N. 145 DEL 2018, norma primaria che … ha permesso l’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento ai massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971, purché abbiano svolto trentasei mesi di attività lavorativa, anche non continuativa, negli ultimi dieci anni alla data del 1° gennaio 2019. Tale disposizione legislativa, CERTAMENTE APPLICABILE AI MASSOFISIOTERAPISTI (a nulla rilevando che la relativa professione sanitaria non sia stata oggetto di riordino) … è coerente con l’impianto regolatorio della direttiva 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la quale stabilisce espressamente che “E’ assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo” (art. 3, comma 3)» (così, ex pluribus, Cons. Stato, Sez. I, n. 2076/2022, che sottolinea inoltre come  «la scelta del legislatore di permettere l’iscrizione a coloro che hanno maturato trentasei mesi di attività negli ultimi dieci anni non presenta profili di irragionevolezza, essendo pienamente coerente “con il torno di tempo in cui si completa l’ordinario percorso formativo oggi previsto per il conseguimento della laurea in fisioterapia, vale a dire l’ambito professionale più vicino, in passato, a quello dei massofisioterapisti»).

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15121/2024, ha quindi erroneamente rigettato il ricorso proposto contro il Ministero della Salute, atteso che all’interprete non è consentito correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono. In presenza di una disposizione come quella contenuta nell’articolo 1, comma 537, della L. n. 145/2018, che stabilisce che i massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP. «possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento», il TAR pertanto non poteva certo riqualificare gli stessi come meri operatori di interesse sanitario, poiché in base all’art. 12 delle preleggi l’interpretazione della norma di legge è sottoposta al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge vincolante anche per il TAR..

Per completezza si evidenzia come si perverrebbe al medesimo risultato anche qualora si ritenesse possibile ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis,  posto che dai lavori preparatori alla c.d. “Legge di Stabilità 2019” emerge a chiare lettere che la L. n. 145/2018 è stata emanata proprio per consentire ai massofisioterapisti di continuare a svolgere la professione sanitaria, salvaguardando, al tempo stesso, la tutela della salute, mediante la subordinazione dell’iscrizione nell’elenco speciale al possesso di una esperienza specifica minima  di  trentasei  mesi maturata prima della L.  n. 145 del 2018.

Nei Dossiers del Senato del 23 e del 27 dicembre 2018 (pag. 327 e ss.) e del 22 gennaio 2019 (pag. 659), si sottolinea infatti, in maniera inequivocabile, che il Senato ha inserito il comma 537 nell’art. 1 della L. n. 145/18, poi recepito nell’articolo 5 del D.M. 9 agosto 2019, per garantire anche ai massofisioterapisti «che si sono formati successivamente al 17.3.1999 (data di entrata in vigore della l. n. 42/99) … la possibilità di CONTINUARE AD ESERCITARE LE ATTIVITÀ RICONDUCIBILI ALLA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA, iscrivendosi nell’elenco speciale di riferimento».

Il TAR. Lazio, con la sent.  n. 17145/2022, aveva pertanto annullato la delibera n. 3/2022, adottata dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, «nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023», proprio in quanto «il D.M. del 9 agosto 2019 … ha al contempo disposto, con una disposizione autonoma contenuta nell’art. 5, l’istituzione presso gli Ordini dei TSRM. anche dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge n. 403 del 1971. … Ratio di tale disposizione è evidentemente quella di salvaguardare le aspettative di tutti quegli operatori che … avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.  Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che: “Come già affermato da questa Sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “PROFESSIONE SANITARIA non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute …  nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle PROFESSIONI SANITARIE … il legislatore ha quindi inteso diversificare la disciplina dei massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019, da quella dei massofisioterapisti che non sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione a detto elenco;  – la previsione della legge di bilancio 2019 … si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale » (così: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, sent.  n. 17145/2022, che «Ritiene pertanto che il provvedimento oggetto della presente impugnativa debba essere dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023»).

A questo punto sorge spontanea la domanda come abbia potuto l’estensore della sentenza pervenire all’immotivato cambiamento interpretativo dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui solo i massofisioterapisti non iscritti nell’elenco ad esaurimento vanno classificati come operatori di interesse sanitario, come precisato anche dalla sentenza n. 4513 del 2022 del Consiglio di Stato, richiamata nella sentenza n. 15121/2024.

Sembrerà assurdo ma l’estensore della sentenza pare essere giunta a tale risultato partendo dall’erroneo presupposto che il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli volti ad ottenere la riclassificazione come professionisti sanitari, senza accorgersi che gli appelli non erano stati proposti dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019, bensì dai massofisioterapisti privi del requisito dell’anzianità di 36 mesi, che richiedevano l’annullamento del D.M. 9 agosto 2019, nella parte in cui consentiva l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento ai soli professionisti che si erano iscritti ai corsi regionali PRIMA DELL’ANNO FORMATIVO 2013/2014, quando era ancora vigente la L. n. 403/71 e il Ministero della Salute ancora qualificava i massofisioterapisti come “professionisti sanitari”, ESERCITANDO, conseguentemente, per almeno 36 MESI la professione sanitaria di massofisioterapista.

L’estensore della sentenza non si è quindi resa conto del fatto che il Consiglio di Stato, laddove ha riclassificato come operatori di interesse sanitario i massofisioterapisti, si è riferito unicamente ai massofisioterapisti che non avevano ottenuto l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento, poiché privi del requisito dei 36 mesi, che rivendicavano la possibilità di richiedere l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento in modo da potere continuare anche loro a svolgere la libera professione.

Il Consiglio di Stato, pur rigettando gli appelli dei massofisioterapisti che non avevano potuto iscriversi nell’elenco ad esaurimento, aveva infatti confermato che viceversa i massofisioterapisti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’elenco ad esaurimento (in quanto in possesso dei 36 mesi di esperienza) mantengono la qualifica di “professionisti sanitari”, poiché «il requisito esperienziale si rivela una forma di compensazione necessaria, in vista della regolarizzazione della pregressa situazione di fatto, per uniformare, già sul piano nazionale, gli standard minimi di professionalità esigibili da determinate figure professionali oltretutto nella stretta osservanza delle esigenze di tutela della salute pubblica, premessa questa indefettibile per garantire poi operatività al principio del mutuo riconoscimento dei titoli in ambito europeo in vista dell’attuazione del principio della libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri» (così: Cons. St., III Sez., sentenza n. 4513 del 2022, e in senso conforme: Cons. St. sez. III, n. 7618 del 2021, Cons. St., sez. III n. 8036 del 2021 e Cons. Stato, Sez. I, n. 2076/2022).

L’errore in cui è incorso l’estensore della sentenza emerge chiaramente dalla pag. 20 della sentenza n. 15121/2024, in cui il TAR Lazio riconosce «l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della l. n. 403/71, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle professioni sanitarie … 8.6. l’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista, siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi PROFESSIONALI già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale. 8.7. Nella suddetta prospettiva di “sanatoria”, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia.»

La federazione ha pertanto già dato incarico ai propri legali di impugnare la citata sentenza proprio in quanto si pone in stridente contrasto con tutta la precedente giurisprudenza, che ha sempre interpretato l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018 nel senso che sono divenuti meri “operatori di interesse sanitario” esclusivamente i massofisioterapisti privi dell’esperienza professionale triennale, mentre i massofisioterapisti inseriti nelle liste “ad esaurimento”, di cui al dm. 9 agosto 2019, continuano a rivestire la qualifica di “PROFESSIONISTI SANITARI”.

Nel frattempo, in attesa della decisione del Consiglio di Stato, si evidenzia come nulla sia cambiato in merito alla qualificazione come professionisti sanitari dei Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019, i quali pertanto «possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della PROFESSIONE SANITARIA di riferimento» (così l’art 1 comma 537 della L. n. 145/2018), ossia ad effettuare IN AUTONOMIA «il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità   differenti   a   seconda   della   patologia   e   dell’età   dei   pazienti.   Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere TUTTE LE TERAPIE DI MASSAGGIO E DI FISIOTERAPIA» (così: DM. n. 105/1997).

Il Consiglio di Stato, nella sentenza a cui il TAR Lazio dichiara di volersi conformare, infatti riafferma in realtà che l’art. 1 della l. n. 145/2018 costituisce una legge “sanatoria”, volta a “«8.7 … REGOLARIZZARE, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la PROFESSIONALITÀ acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA IN PIENA AUTONOMIA e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi AFFIDAMENTI SULLA AMPIEZZA ABILITANTE DEL TITOLO in argomento» (così Consiglio di Stato, III Sez., sentenza n. 4513 del 1° giugno 2022).

Considerata l’ingannevolezza delle dichiarazioni riportate da alcuni siti e le gravi omissioni sull’effettivo contenuto della normativa e della prevalente giurisprudenza si confida che il Consiglio di Stato porrà rimedio al grave errore in cui è incorso l’estensore della sentenza e che il TSRM-PSTRP. fornirà corrette informazioni ai consumatori sulle reali caratteristiche delle mansioni esercitabili dai massofisioterapisti e sulla qualifica professionale dei Massofisioterapisti inseriti nell’elenco ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. del 2019.

ADESIONE RICORSO PER CAMBIO DICITURA

Gentili colleghi,
facendo seguito alla riunione avvenuta ieri via webinar,
(Clicca qui per rivedere: https://fb.watch/rdhuSJTujw/ ) si richiede agli interessati all’ adesione al ricorso (tutti i massofisioterapisti iscritti in E.S.E.), di inviare una mail con oggetto: “ADESIONE RICORSO PER CAMBIO DICITURA” all’indirizzo info@fimft.it
Nel testo della mail è sufficiente scrivere: “io sottoscritto (nome e cognome) chiedo di voler partecipare al ricorso in oggetto.
Al ricevimento della mail, la F.I.MFT provvederà ad inviare le relative istruzioni e i dettagli correlati.
Come già ribadito, trattandosi di un ultimo doveroso passo verso la qualificazione di tutta la categoria, è di fondamentale importanza la partecipazione di tutti.
Sicuri di dover portare definitivamente a compimento il nostro progetto, che ci ha visto guadagnare tutti i diritti fin qui acquisiti, vi ringraziamo per la fiducia mostrata.
 

Obbligo E.C.M. Delibera allegata.

Gentili colleghi,
come precedentemente annunciato, LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, finalmente riunitasi per deliberare sull’inquadramento formativo dei massofisioterapisti, vista la recente storia giuridico-amministrativa, ha integrato e formulato le seguenti note:
Viene confermato ai massofisioterapisti iscritti all’Elenco Speciale ad Esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 e agli iscritti con riserva di cui all’art. 15 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, l’4_Delibera_Massofisioterapisti_15bis-signed_signed a far data dal 01/01/2023 con una riduzione di 1/3 (100 ore complessive, invece che 150) dei crediti formativi complessivi per il triennio 2023-2025.
– La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, comunicherà ai singoli Enti accreditanti regionali e agli altri utenti del sistema ECM la delibera in oggetto al fine di consentirne la corretta applicazione. *
– Gli iscritti negli Elenchi Speciali ad Esaurimento potranno inserire, autonomamente, all’interno del portale Co.ge.a.p.s, i crediti ECM acquisiti a decorrere del 01.01.2023, che non siano già stati trasmessi dai provider. **
 
 
* Si consiglia di stampare la delibera allegata a questo post per poterla eventualmente presentare ai provider non ancora aggiornati sulla normativa.
https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=182
** Si ricorda che l’aggiornamento dei crediti sul portale Co.Ge.A.P.S. dovrebbe avvenire automaticamente entro 90 giorni dalla data del corso frequentato. Se si tratta di corsi FAD online, la data di fine corso non coincide con quella individuale di ciascun discente ma con la disattivazione del corso).
Esempi:
CORSO IN PRESENZA 01/10/2023 – CREDITI CARICATI ENTRO 31/01/2024
CORSO ONLINE completato in data 01/10/2023 – disattivato in data 01/03/2024 – CREDITI CARICATI ENTRO 30/06/2024 (ovvero 90 giorni dalla disattivazione del corso).
In ogni caso, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi del triennio, fa fede la data di fine corso anche per quelli online.

Valerio Schifano
Resp. Comunicazione F.I.MFT

 

COMUNICATO FISCALE PER TUTTI I PROFESSIONISTI CON OBBLIGO DI INVIO DATI AL SISTEMA TS

Gentili colleghi Massofisioterapisti
vi informiamo che:
entro il prossimo 30 settembre 2023 andranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel primo semestre 2023.
Alla luce del pesante regime sanzionatorio vigente (100 euro per ogni omessa, tardiva o errata comunicazione, fino ad un massimo di 50.000 euro), è bene porre la massima attenzione alle scadenze.
Segnaliamo, inoltre, che in caso di errori od omissioni nell’adempimento, rimane comunque applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede di sanare l’inadempimento con sanzioni ridotte, a seconda del momento temporale in cui viene effettuato il ravvedimento.
Occorre ricordare anche, che le spese da trasmettere seguiranno il criterio di cassa, che si identifica con il momento del pagamento della fattura da parte del paziente.
Inoltre, la spesa sanitaria andrà comunicata al Sistema Tessera Sanitaria anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato in nome e per conto del paziente da parte di un’assicurazione o di un fondo sanitario, purché la fattura sia intestata al paziente.
Se invece la fattura viene intestata direttamente all’assicurazione o al fondo sanitario pagante, la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria non va effettuata.
Se il paziente si oppone alla trasmissione della spesa, i relativi dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria senza l’indicazione del codice fiscale del paziente, annotando contestualmente sulla fattura la seguente dicitura: “Il paziente si oppone alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art.3 del D.M. 31.7.2015”.
I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel secondo semestre 2023 andranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2024.

Inoltre, va segnalato che dal 2024 l’adempimento diventerà mensile, per cui entro la fine di febbraio 2024 andranno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i pagamenti effettuati dai pazienti nel mese di gennaio 2024, entro la fine di marzo 2024 i pagamenti effettuati nel mese di febbraio 2024 e così via.

Sicuri di aver fatto cosa gradita nel ricordare tale importante scadenza, porgiamo cordiali saluti.

F.I.MFT

MASSOFISIOTERAPISTI IN SANITÀ

Gent.mo collega Massofisioterapista, nonostante si sia sempre più delineato il riconoscimento del ruolo sanitario in ambito riabilitativo per tutti i Massofisioterapisti iscritti in ESE, il Ministero della Salute non ha ancora tradotto in concreto ciò che il Legislatore ed il consolidato orientamento giurisprudenziale hanno prodotto a nostro favore. Ora più che mai, occorre serrare le fila ed essere compatti ed uniti! Per questo ti invitiamo a partecipare, e a divulgare la notizia a qualunque altro collega tu conosca, al Webinar di giorno giovedì 6 luglio alle ore 21. Per iscriversi:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6016086055629658197

L’incontro vedrà la partecipazione dei nostri avvocati, gli stessi che hanno consentito di ottenere grandi e importanti conquiste per la categoria, che illustreranno le motivazioni ed il contenuto della prossima sfida a cui saremo tutti chiamati, rispondendo alle domande e fornendo tutti gli approfondimenti in merito al tema. Il numero max di partecipanti al primo Webinar sarà di 500 persone ma, pur registrando l’incontro, che sarà fruibile e visionabile anche nei giorni a seguire, ti invitiamo ad iscriverti per non perdere l’occasione di responsabilizzare la tua scelta ed il tuo impegno. Certi di fare cosa gradita ad ognuno di noi, siamo lieti di sentirti parte della grande Famiglia dei Massofisioterapisti.
Cordiali Saluti

Rettifica all’articolo del 09/05/2023 – Prot. n. 1221/2023

“SI TRASMETTE DI SEGUITO QUANTO INVIATO DALLA PRESIDENTE TERESA CALANDRA E DAL COMPONENTE DEL COMITATO CENTRALE CON DELEGA ALLA FORMAZIONE CONTINUA VINCENZO BRAUN RESPONSABILE ECMDELLA FNO DEI TSRM E PSTRP

Oggetto: notizia diffusa dalla FIMFT relativa all’inserimento in piattaforma dei nominativi
degli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti.

Facciamo seguito al comunicato diffuso in rete da parte della Federazione italiana
Massofisioterapisti (FIMFT), relativo all’inserimento dei nominativi dei Massofisioterapisti iscritti
negli elenchi speciali ad esaurimento presso i nostri Ordini sulla piattaforma del CoGeAPS, ed alla
verifica effettuata con quest’ultimo sulla veridicità della notizia diffusa.
A tal riguardo il CoGeAPS ci ha comunicato che quanto asserito dalla FIMFT non corrisponde
al vero, alla luce del meccanismo di funzionamento dell’anagrafe dei crediti formativi ECM.
Infatti, come è noto, il C Teresa Consorzio acquisisce, senza facoltà di modifica o variazione, le anagrafi degli iscritti dalle Federazioni nazionali, sostituendo integralmente ad ogni ricezione le precedenti inviate, e associando il singolo soggetto ai relativi crediti ECM.

In particolare, si evidenzia che, fino a quando la nuova Commissione nazionale ECM non sarà
convocata e, quindi, provvederà a modificare il tracciato dei report delle partecipazioni e consentirà
l’accreditamento di corsi per i Massofisioterapisti, la scrivente Federazione nazionale – unica titolata
al riguardo – non potrà trasmettere al Consorzio nessun aggiornamento dell’anagrafica contenente i
anche gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dei Massofisioterapisti e, quindi, allo stato
attuale nessun operatore di interesse sanitario può accedere al CoGeAPS e consultare la propria
posizione ECM.

Si invita, pertanto, Codesta FIMFT a diffondere un comunicato di precisazione al riguardo e ad
astenersi, in futuro, dal diffondere notizie infondate agli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento
dei Massofisioterapisti e dall’invadere competenze riservate per legge agli Ordini ed alla scrivente
Federazione nazionale.

Distinti saluti.”

 

Prendiamo atto come Federazione che evidentemente le informazioni fornite da alcuni provider non corrispondano allo stato reale dei fatti. Ci scusiamo per il disagio.

 

Ennesimo traguardo F.I.MFT! (articolo rettificato in data 28/05/2023)

(articolo rettificato in data 28/05/2023)

La F.I.MFT (Aimfi, Aimtes, Ams) ha il piacere di comunicare che, a seguito della sentenza del TAR, riguardante la legittimità dell’acquisizione dei crediti ECM da parte dei massofisioterapisti iscritti in E.S.E, il Co.Ge.A.P.S (Consorzio Regione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), sta provvedendo in questi giorni, ad inserire nei propri database, i profili dei massofisioterapisti.
Come avvenuto per l’inserimento e la pubblicazione in elenco speciale, tale intervento, non avverrà in maniera univoca su tutto il territorio nazionale ma avrà tempistiche diverse in base alla provincia di appartenenza del professionista.
Per verificare se il vostro account è stato attivato potete scaricare l’app del Co.Ge.A.P.S o visitare il sito https://application.cogeaps.it/login e accedere
tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
In caso di account non ancora attivo, apparirà una schermata con la dicitura: “il codice fiscale non corrisponde a un professionista”.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sulle eventuali azioni da seguire successivamente.
Felici di questo altro traguardo e della prosecuzione di tale iter, porgiamo cordiali saluti.
F.I.MFT

SISTEMA TS E FATTURAZIONE ELETTRONICA Comunicazione per i Massofisioterapisti che esercitano la libera professione.

Per effetto del decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2023, la trasmissione dei dati al Sistema TS, per l’anno 2023, avrà cadenza semestrale e non mensile.
L’ art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS debba essere effettuata:

entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;

entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;

entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023;

entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Viene inoltre confermato per l’anno 2023, lo specifico divieto di emissione delle fatture elettroniche, che restano dunque in versione “fattura cartacea”.

Tale divieto ricomprende:

– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018.

Forfettari, anche se nel corso del 2022 hanno superato i 25.000 euro di ricavi e compensi ragguagliati all’anno.

Un cordiale saluto

You cannot copy content of this page

Copione!