sta per concludersi un altro anno in cui la F.I.MFT con le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS), grazie al lavoro intenso di questi anni, alle azioni legali, ai rapporti istituzionali ed il supporto dei suoi sostenitori, è riuscita ad ottenere altri fondamentali tasselli per il riconoscimento della nostra “PROFESSIONE SANITARIA”
Ci sarebbe tanto da scrivere:
dalla L.145/2018, al dm. 9 agosto 2019, alla costituzione in giudizio al Tar e al CdS al fine di impedire la caducazione del disposto decreto con il relativo elenco speciale Massofisioterapisti, alla detraibilità delle spese, al sistema tessera sanitaria, all’ultimo ricorso con cui il Tar Lazio ha pienamente accolto l’impugnazione della F.I.MFT e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale, di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, per l’annullamento della delibera n. 3/2022 AGE.NA.S., nella parte in cui non li includeva, impedendogli di beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM), ed altre importanti iniziative già avviate di cui parleremo solo successivamente.
La strada è ancora tortuosa, c’è altro da fare per ridare dignità alla nostra professione tanto bistrattata e mettere in sicurezza la categoria tutta, ottenendo la giusta serenità.
Importanti traguardi ci aspettano, ma siamo certi che rimanendo insieme e sentendoci tutti appartenenti alla medesima famiglia F.I.MFT, riusciremo a concretizzare il nostro profondo, cospicuo e continuo impegno per la risoluzione delle problematiche residuali.
Auguriamo a te e famiglia un Santo Natale e delle serene festività.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato – aderendo pienamente alla tesi sostenuta dalla Federazione Italiana Massofisioterapisti – ha confermato che l’articolo 1 della L. n. 145/2018, pur abrogando l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’ a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018.
Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).
L’istituzione dell’elenco speciale per i massofisioterapisti è avvenuta, dunque, proprio al fine di colmare il divario presente fino a quel momento tra i professionisti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo hanno conseguito dopo quella data e che hanno maturato un livello di esperienza di almeno 36 mesi, così sanando le storture esistenti nel sistema delle professioni sanitarie.
È quanto si evince dalla sentenza in commento, la quale chiarisce la ratio a fondamento dell’intervento legislativo di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento recato dalla L. 145/2018: “istituire gli elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.
“È, infatti, di tutta evidenza come tale regolarizzazione non potesse che essere volta al passato sanando situazioni di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di guisa che il possesso del requisito esperenziale si rivela un aspetto qualificante – e dunque da ritenersi consustanziale – nel progetto normativo”.
D’altra parte, il Consiglio di Stato ha chiarito che a nulla rileva l’autonoma collocazione della disposizione sui massofisioterapisti all’interno di un articolo (l’articolo. 5 del d.m. 9.8.2019) diverso da quello dedicato alle altre professioni sanitarie: “tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria, … non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale”.
In sostanza, viene riconosciuto che “nella suddetta prospettiva di sanatoria, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento”.
Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di professionisti sanitari e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.
Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto – smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute – che non vi è alcuna differenza tra gli elenchi di cui all’art. 1 e quello di cui all’art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria. Secondo il Consiglio di Stato “è evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico”. e la stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapisti dell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le professioni sanitarie non riordinate, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli operatori di interesse sanitario. come già affermato da questa sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come professione sanitaria non riordinata anche nella classificazione pubblicata dal ministero della salute”.
D’altra parte, inevitabilmente, i massofisioterapisti carenti dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione nell’elenco ad esaurimento non possono essere considerati esercenti professione sanitaria. E difatti, la natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella L. n. 145/2018, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione SANITARIA di riferimento purché si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento, conservando così la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014, che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), non possono beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18, per cui rientrano invece nell’ambito della categoria dei meri operatori di interesse sanitario, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006.
Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che “In mancanza delle speciali condizioni previste dall’articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, la cui valenza derogatoria ed eccezionale non è suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto 2019, riconoscendo agli stessi l’autonomia professionale e la dignità propria di professione sanitaria concretamente svolta.
considerato che la mancata trasmissione dei dati, anche non derivante da difficoltà legate ad aspetti tecnici, inciderebbe negativamente sulla
completezza delle informazioni da riportare nella dichiarazione dei redditi
precompilata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha prorogato di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al
Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quindi, è previsto
che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022.
Il decreto legge contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che comprende le nuove regole per la quarantena e il Super Green pass, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Entra in vigore oggi, 31 dicembre. (fonte TGCOM24)
La presente per informarvi che, come F.I.MFT,(Federazione Italiana Massofisioterapisti AIMFI, AIMTES, AMS)abbiamo già provveduto a contestare formalmente, a mezzo lettera di diffida, l’AGENAS, per quanto erroneamente asserito nella risposta a noi indirizzata, e da voi citata in data 8 novembre 2021 nell’articolo recante il titolo “Massofisioterapisti e obbligo ECM – L’AGENAS fa chiarezza”.
Stante il contenuto del suddetto AGENAS sostiene erroneamente che il Massofisioterapista non sarebbe tenuto all’obbligo di formazione continua (ECM), poiché non godrebbe dello status di professionista sanitario.
A questo punto ci domandiamo quali siano state le fonti che abbiano ispirato un simile testo e ci auguriamo si sia trattato solo di imperizia involontaria.
Tale asserzione si pone in stridente contrasto con la normativa vigente e risulta pertanto non veritiera in quanto IL MASSOFISIOTERAPISTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO È, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, UN PROFESSIONISTA SANITARIO.
La formazione ECM, estesa anche agli iscritti negli elenchi speciali, rappresenta infatti un diritto/dovere a cui sono tenuti tutti i professionisti sanitari, senza nessuna esclusione o arbitraria limitazione.
Precisiamo a riguardo che il dm. 9 agosto 2019 ha istituito tutti gli elenchi speciali ai sensi dello stesso disposto di legge, la l. n. 145/2018, articolo 1, comma 537, incluso l’elenco speciale dei Massofisioterapisti. Testualmente il dm. così recita “Ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti”.
L’art. 1, comma 537 della legge 145/2018 a sua volta così statuisce: «coloro che svolgono, o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP».
Il legislatore con l’art. 1 della L. n. 145/2018 ha dunque fornito una interpretazione autentica sulla riconducibilità dell’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, alle professioni sanitarie, atteso che tali professionisti sono stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento proprio in quanto, avendo sempre svolto la professione sanitaria, hanno acquisito le competenze professionali, necessarie a garantire una adeguata tutela della salute dei pazienti.
La natura sanitaria delle prestazioni rese dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale risulta del resto confermata anche dallo stesso comma 542 dell’articolo 1 della succitata legge di bilancio, la quale ha previsto che solo “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato”.
Trattasi proprio dello stesso articolo che qualificava espressamente la figura del Massofisioterapista come “professione sanitaria ausiliaria” (equiparata dall’art. 1 della L. n. 42 del 1999 alle professioni sanitarie) e che è stato abrogato solo dalla legge n. 145/2018, ossia contestualmente all’istituzione dell’elenco speciale, ad ulteriore riprova del fatto che fino all’1.1.2019 i Massofisioterapisti, non essendo intervenuti atti di soppressione della figura professionale, erano sussumibili entro l’ambito delle professioni sanitarie.
Giova inoltre ricordare che la natura sanitaria della professione in esame è stata riconosciuta dallo stesso Ministero della Salute, il quale, fino al 2013, aveva espressamente inserito anche la figura del massofisioterapista all’interno dell’elenco delle professioni sanitarie.
L’affermazione di AGENAS. è stata inoltre radicalmente smentita dal Tar Lazio che nel 2021, con oltre una ventina di sentenze, ha ribadito che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 145/2018 l’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, è annoverabile nell’ambito delle professioni sanitarie riabilitative e non degli operatori di “interesse sanitario”.
Secondo il Tar Lazio infatti «con l’intervento da ultimo adottato (legge n. 145 del 2018) il legislatore statale ha comunque inteso sostanzialmente “regolarizzare” la posizione di tutti quei massofisioterapisti che ormai da lungo tempo si trovavano ad operare, in qualche misura, nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327). Onde consentire ai medesimi di proseguire legittimamente la propria attività, e dunque anche allo scopo di evitare particolari negative ricadute in termini sociali ed occupazionali, si è così stabilito di istituire il predetto elenco speciale “ad esaurimento” … Di qui la eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie … il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “sottoinsieme” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, 08/06/2021, n. 6805, Presidente, Estensore dr. Riccardo Savoia, e in termini, fra le tante: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, nn. 5051, 6610, 6628, 6650, 6659, 6661, 6663, 6664, 6684, 6686, 6689, 6692, 6700 e 6804 del 2021).
Laddove vi fosse ancora qualche dubbio residuo sulla natura di “professione sanitaria” anche per il Massofisioterapista iscritto negli “elenchi speciali” all’interno degli Ordini delle professioni sanitarie, citiamo le recentissime sentenze del Consiglio di Stato, sez. Terza (sentenze n. 7618 del 16.11.2021 e n. 8036 del 2.12.2021), che hanno definitivamente chiarito come tecnicamente la legge 145 del 2018 non abbia in realtà abrogato la figura del Massofisioterapista, “ma esclusivamente la sua qualificazione in termini di professione sanitaria”, implicando pertanto che, fino all’entrata in vigore della l. n. 145/2018, la figura del Massofisioterapista rivestiva natura di “professione sanitaria”. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che l’intento del legislatore era quello di salvaguardare l’aspettativa di tutti i massofioterapisti che si sono iscritti entro l’a.s. 2012/13, quando la figura del Massaggiatore Massofisioterapista era ancora espressamente qualificata anche dal Ministero della Salute in termini di “professione sanitaria”, facendo dunque salvo il diritto degli stessi a continuare a svolgere tale “professione sanitaria”, previa iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento. «3.3. – Ebbene, la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 della L. n. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”). 3.4. – Dunque, la modulazione dei tempi di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento potrebbe essere intesa come funzionale alla tutela dell’affidamento maturato dai corsisti in concomitanza con l’accreditamento nel sistema delle diverse qualifiche professionali progressivamente associate alla figura del massofisioterapista nel corso della riepilogata evoluzione normativa. Per questa via, acquista ulteriore consistenza la tesi secondo cui dall’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 discenderebbe l’abolizione non già del profilo professionale tout court, ma della sola sua qualificazione come “professione sanitaria”» (così: Consiglio di Stato sez. Terza, sentenza n. 7618 del 16.11.2021).
In estrema sintesi la figura del massofisioterapista, in seguito all’emanazione della L. n. 145/2018, è divenuta una categoria composita suddivisa in 3 sottogruppi:
i massofisioterapisti diplomatisi prima del 17.3.1999 (data di entrata in vigore della L. n. 42/1999), che continuano ad essere automaticamente abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto hanno ottenuto l’equipollenza con i laureati in Fisioterapia ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 42/99 e del DM. 27 luglio 2000,
i Massofisioterapisti iscrittisi ai corsi di formazione triennale entro l’anno formativo 2012/2013 (ossia finché lo stesso Ministero della Salute classificava i massofisioterapisti come “professione sanitaria”), che qualora abbiano maturato 36 mesi di esperienza lavorativa, sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento, ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) e del DM. 9 agosto 2019,
ed infine i diplomati che non hanno maturato i 36 mesi di esperienza professionale prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), i quali, non potendo beneficiare della disciplina transitoria introdotta dalla l. n. 145/18, rientrano nell’ambito della categoria degli “operatori di interesse sanitario”, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006.
Alla luce di queste considerazioni, senza entrare ancor più nel dettaglio, risulta palmare che quella di AGENAS. rappresenta una errata interpretazione del vigente assetto normativo, così come riordinato dalla recente l. n. 145/2018, che ha chiarito in via autentica la natura di professione sanitaria dell’attività svolta dai massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento.
Premesso poi che “la formazione continua in medicina (ECM) è espressione del valore fondamentale della tutela della salute e rappresenta di fatto un vero e proprio “obbligo per tutti i professionisti che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati” (come statuito negli artt. 1 e 25 dell’Accordo della Conferenza Stato Regioni seduta del 04/02/2017, pubblicato in gazzetta il 23/11/2017), appare quantomeno bizzarro anche solo ipotizzare che i Massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento non possano accedere al programma di formazione continua statale accreditato (ECM), al pari di tutte le altre professioni sanitarie.
Risulta poi a nostro avviso altrettanto ingiustificato, oltreché imbarazzante, il messaggio derivante dalla posizione assunta da AGENAS., in base al quale ai Massofisioterapisti sarebbe concesso in sostanza l’esonero dall’obbligo della formazione Ecm istituzionale, ma sarebbe a loro riservata una pretesa formazione parallela e diversa, in virtù di non si sa quale fonte normativa.
È evidente come si tratti dell’ennesima anomalia del sistema, che al più presto dovrà essere sistemata per ripristinare una corretta applicazione delle norme vigenti, su cui la F.I.MFT non intende soprassedere.
Nel frattempo, vorremmo tranquillizzare chi si rivolge alle nostre cure che, a prescindere dalla questione ECM, i Massofisioterapisti continueranno come sempre ad aggiornarsi.
Risulta per noi doveroso ed imprescindibile il principio sancito all’art 1 della Conferenza Stato Regioni del 2017: la formazione dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute!
Come da ultimo comunicato F.I.MFT del 7/7/2021, siamo lieti di informarvi che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°184 del 3/8/21, il Decreto 16 luglio 2021, in cui vengono individuati gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitario dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi pre compilata.
L’ art. 1 in merito alla “Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019” specifica che:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera
sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle gia’
previste dall’ art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, anche gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad
esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9
agosto 2019.
Tra i vari elenchi alla lettera r) viene espressamente citato quello speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti il cui
titolo e’ stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.
403.
Entro il 31 gennaio 2022 dovranno essere trasmessi i dati delle ricevute e delle fatture emesse nel 2021. Entro 30 gg l’Ordine dei Tsrm e Pstrp trasmetterà al Sistema TS i nominativi degli iscritti agli elenchi speciali per il rilascio delle credenziali di accesso.
Si tratta di un adempimento aggiuntivo, eppure la notizia è per noi motivo di grande soddisfazione. Essere annoverati al pari delle altre professioni sanitarie rappresenta un ulteriore passo verso il fattivo e legittimo riconoscimento dell’attività sanitaria che da oltre 30 anni con passione i Massofisioterapisti svolgono. Il lavoro della F.I.MFT e delle Associazioni di categoria ad essa aderenti (Aimfi, Aimtes e Ams) è stato incessante anche su questo fronte, ma, a differenza dei “soliti noti” che prima o poi dovranno rendicontare alla platea dei Massofisioterapisti, non intendiamo farne occasione di “Propaganda da campagna elettorale”. Anche in questi giorni di vacanza stiamo operando incessantemente in rappresentanza della categoria, nei confronti di chi si è affidato a noi e di tutti i Massofisioterapisti. Restano tuttavia delle situazioni residuali irrisolte che necessitano di ulteriori sforzi ed impegno.
Vi terremo come sempre prontamente aggiornati.
Nel frattempo consentiteci di augurare a tutti voi una
buona e serena vacanza e, per chi invece non potrà, un buon proseguimento delle attività lavorative.
“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Federazione
nazionale degli Ordini TSRM PSTRP renderà disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, in seguito sarà possibile richiedere le credenziali dal portale del Sistema TS https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ per poi procedere con l’invio dei dati.”
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