Sistema TS anche per gli iscritti agli elenchi speciali ma a decorrere dal 01-01-2021

Cari colleghi Massofisioterapisti, ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), a cui devono obbligatoriamente far riferimento per l’anno 2019, entro la data ultima del 31/01/2020, anche tutti coloro che sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), unitamente alle Associazioni di categoria ad essa affiliate AIMFI, AIMTES e AMS, ha richiesto direttamente all’Ordine del TSRM e PSTRP e al suo Presidente nazionale, una chiarificazione in merito alla situazione di quei soggetti che risultano iscritti o che si iscriveranno, entro i termini previsti di legge, all’interno degli elenchi speciali istituiti ai sensi dell’art. 4 comma 4-bis della legge 42/99.
 
Nella fattispecie è stata chiesta conferma che per questi professionisti, ivi inclusi i Massofisioterapisti, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS, fosse da intendersi come mera questione tecnica transitoria.
 
Tutto ciò trova conferma nella risposta ufficiale alla F.I.MFT, inviata in data 27/01/2020 dal TSRM e PSTRP (Prot. 107/2020), in cui si comunica che:
 
“gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, non rientrano tra coloro che hanno l’obbligo di registrazione al sistema TS come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato su G.U. n. 284 del 04/12/2019. L’obbligo, per i suddetti, sarà esteso a partire dal 1 gennaio 2021 per le prestazioni sanitarie erogate nell’anno corrente.”
 
Il dialogo continuo, la fattiva collaborazione e la disponibilità al confronto con le istituzioni e con le altre sigle di rappresentanza dei Massofisioterapisti, unitamente al buon senso che ci accomuna, hanno contribuito ad ottenere un chiarimento ufficiale da parte degli Ordini del TSRM e PSTRP, che ci confermano che, dal 01/01/2021, anche i Massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a esaurimento, saranno tenuti alla trasmissione dati al  Sistema  TS in riferimento all’anno di esercizio 2020, al pari delle altre  professioni sanitarie.  Teniamo a sottolineare che potranno essere deducibili solo le spese sanitarie sostenute a fronte di  pagamenti tracciabili, così come previsto dalla legge di bilancio, ai fini della detraibilità delle spese sanitarie 2020 erogate da soggetti abilitati. Invitiamo  quindi tutti i professionisti a munirsi di appositi apparati per il pagamento elettronico. 
Per le prestazioni erogate nel 2019, che, stante la risposta Dell Ordine TSRM solo per questioni tecniche non potranno essere trasmesse al Sistema TS, ci sembra di poter desumere pacificamente che le stesse potranno essere detratte dai nostri pazienti allegando la documentazione di spesa cartacea.
Consapevoli della rilevante portata di questa notizia, auguriamo a tutti un buon lavoro.

 

FIMFT

 

 

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