COMUNICATO FISCALE PER TUTTI I PROFESSIONISTI CON OBBLIGO DI INVIO DATI AL SISTEMA TS

Gentili colleghi Massofisioterapisti
vi informiamo che:
entro il prossimo 30 settembre 2023 andranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel primo semestre 2023.
Alla luce del pesante regime sanzionatorio vigente (100 euro per ogni omessa, tardiva o errata comunicazione, fino ad un massimo di 50.000 euro), è bene porre la massima attenzione alle scadenze.
Segnaliamo, inoltre, che in caso di errori od omissioni nell’adempimento, rimane comunque applicabile l’istituto del ravvedimento operoso, che prevede di sanare l’inadempimento con sanzioni ridotte, a seconda del momento temporale in cui viene effettuato il ravvedimento.
Occorre ricordare anche, che le spese da trasmettere seguiranno il criterio di cassa, che si identifica con il momento del pagamento della fattura da parte del paziente.
Inoltre, la spesa sanitaria andrà comunicata al Sistema Tessera Sanitaria anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato in nome e per conto del paziente da parte di un’assicurazione o di un fondo sanitario, purché la fattura sia intestata al paziente.
Se invece la fattura viene intestata direttamente all’assicurazione o al fondo sanitario pagante, la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria non va effettuata.
Se il paziente si oppone alla trasmissione della spesa, i relativi dati vanno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria senza l’indicazione del codice fiscale del paziente, annotando contestualmente sulla fattura la seguente dicitura: “Il paziente si oppone alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art.3 del D.M. 31.7.2015”.
I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel secondo semestre 2023 andranno inviati al Sistema Tessera Sanitaria entro il 31 gennaio 2024.

Inoltre, va segnalato che dal 2024 l’adempimento diventerà mensile, per cui entro la fine di febbraio 2024 andranno trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i pagamenti effettuati dai pazienti nel mese di gennaio 2024, entro la fine di marzo 2024 i pagamenti effettuati nel mese di febbraio 2024 e così via.

Sicuri di aver fatto cosa gradita nel ricordare tale importante scadenza, porgiamo cordiali saluti.

F.I.MFT

MASSOFISIOTERAPISTI IN SANITÀ

Gent.mo collega Massofisioterapista, nonostante si sia sempre più delineato il riconoscimento del ruolo sanitario in ambito riabilitativo per tutti i Massofisioterapisti iscritti in ESE, il Ministero della Salute non ha ancora tradotto in concreto ciò che il Legislatore ed il consolidato orientamento giurisprudenziale hanno prodotto a nostro favore. Ora più che mai, occorre serrare le fila ed essere compatti ed uniti! Per questo ti invitiamo a partecipare, e a divulgare la notizia a qualunque altro collega tu conosca, al Webinar di giorno giovedì 6 luglio alle ore 21. Per iscriversi:

https://attendee.gotowebinar.com/register/6016086055629658197

L’incontro vedrà la partecipazione dei nostri avvocati, gli stessi che hanno consentito di ottenere grandi e importanti conquiste per la categoria, che illustreranno le motivazioni ed il contenuto della prossima sfida a cui saremo tutti chiamati, rispondendo alle domande e fornendo tutti gli approfondimenti in merito al tema. Il numero max di partecipanti al primo Webinar sarà di 500 persone ma, pur registrando l’incontro, che sarà fruibile e visionabile anche nei giorni a seguire, ti invitiamo ad iscriverti per non perdere l’occasione di responsabilizzare la tua scelta ed il tuo impegno. Certi di fare cosa gradita ad ognuno di noi, siamo lieti di sentirti parte della grande Famiglia dei Massofisioterapisti.
Cordiali Saluti

Rettifica all’articolo del 09/05/2023 – Prot. n. 1221/2023

“SI TRASMETTE DI SEGUITO QUANTO INVIATO DALLA PRESIDENTE TERESA CALANDRA E DAL COMPONENTE DEL COMITATO CENTRALE CON DELEGA ALLA FORMAZIONE CONTINUA VINCENZO BRAUN RESPONSABILE ECMDELLA FNO DEI TSRM E PSTRP

Oggetto: notizia diffusa dalla FIMFT relativa all’inserimento in piattaforma dei nominativi
degli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti.

Facciamo seguito al comunicato diffuso in rete da parte della Federazione italiana
Massofisioterapisti (FIMFT), relativo all’inserimento dei nominativi dei Massofisioterapisti iscritti
negli elenchi speciali ad esaurimento presso i nostri Ordini sulla piattaforma del CoGeAPS, ed alla
verifica effettuata con quest’ultimo sulla veridicità della notizia diffusa.
A tal riguardo il CoGeAPS ci ha comunicato che quanto asserito dalla FIMFT non corrisponde
al vero, alla luce del meccanismo di funzionamento dell’anagrafe dei crediti formativi ECM.
Infatti, come è noto, il C Teresa Consorzio acquisisce, senza facoltà di modifica o variazione, le anagrafi degli iscritti dalle Federazioni nazionali, sostituendo integralmente ad ogni ricezione le precedenti inviate, e associando il singolo soggetto ai relativi crediti ECM.

In particolare, si evidenzia che, fino a quando la nuova Commissione nazionale ECM non sarà
convocata e, quindi, provvederà a modificare il tracciato dei report delle partecipazioni e consentirà
l’accreditamento di corsi per i Massofisioterapisti, la scrivente Federazione nazionale – unica titolata
al riguardo – non potrà trasmettere al Consorzio nessun aggiornamento dell’anagrafica contenente i
anche gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento dei Massofisioterapisti e, quindi, allo stato
attuale nessun operatore di interesse sanitario può accedere al CoGeAPS e consultare la propria
posizione ECM.

Si invita, pertanto, Codesta FIMFT a diffondere un comunicato di precisazione al riguardo e ad
astenersi, in futuro, dal diffondere notizie infondate agli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento
dei Massofisioterapisti e dall’invadere competenze riservate per legge agli Ordini ed alla scrivente
Federazione nazionale.

Distinti saluti.”

 

Prendiamo atto come Federazione che evidentemente le informazioni fornite da alcuni provider non corrispondano allo stato reale dei fatti. Ci scusiamo per il disagio.

 

Ennesimo traguardo F.I.MFT! (articolo rettificato in data 28/05/2023)

(articolo rettificato in data 28/05/2023)

La F.I.MFT (Aimfi, Aimtes, Ams) ha il piacere di comunicare che, a seguito della sentenza del TAR, riguardante la legittimità dell’acquisizione dei crediti ECM da parte dei massofisioterapisti iscritti in E.S.E, il Co.Ge.A.P.S (Consorzio Regione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), sta provvedendo in questi giorni, ad inserire nei propri database, i profili dei massofisioterapisti.
Come avvenuto per l’inserimento e la pubblicazione in elenco speciale, tale intervento, non avverrà in maniera univoca su tutto il territorio nazionale ma avrà tempistiche diverse in base alla provincia di appartenenza del professionista.
Per verificare se il vostro account è stato attivato potete scaricare l’app del Co.Ge.A.P.S o visitare il sito https://application.cogeaps.it/login e accedere
tramite SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica).
In caso di account non ancora attivo, apparirà una schermata con la dicitura: “il codice fiscale non corrisponde a un professionista”.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sulle eventuali azioni da seguire successivamente.
Felici di questo altro traguardo e della prosecuzione di tale iter, porgiamo cordiali saluti.
F.I.MFT

Un’altra importante Vittoria della F.I.MFT. Si agli ECM per i Massofisioterapisti in elenco speciale!

Gentili Massofisioterapisti iscritti in ESE,

come già comunicato in precedenza, relativamente alla questione ECM, il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), delle Associazioni (AIMFi, AIMTES e AMS), e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dalla formazione ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla alla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto sosteneva che gli iscritti in tale elenco, a differenza dei soggetti inseriti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professionisti sanitari”. Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’Age.Na.S., secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’Age.Na.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari che possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data 01.01.2023.

La sentenza ha rappresentato una particolare rilevanza, non solo in quanto ha chiarito definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019, a differenza degli altri massofisioterapisti, conservano il diritto ad esercitare la professione sanitaria e la qualifica di professionisti sanitari, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità civile  verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria senza la necessaria formazione determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

 

Vi informiamo inoltre che, a far data dal 28/02/2023, Agenas ha inserito sulla propria piattaforma web la nostra sentenza.

Di seguito il link:

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=180

https://phisiovit.it/ecm-ai-massofisioterapisti-semaforo-verde-per-age-na-s/

 

Un altro storico ed importante successo ottenuto grazie alla F.I.MFT ed a chi ha sempre deciso di sostenerla in questi anni.

A breve altre importanti novità riguardo alle altre situazioni residuali.

Rimaniamo insieme, un cordiale saluto a tutti voi. www.fimft.it 

SISTEMA TS E FATTURAZIONE ELETTRONICA Comunicazione per i Massofisioterapisti che esercitano la libera professione.

Per effetto del decreto del MEF 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.2 del 3 gennaio 2023, la trasmissione dei dati al Sistema TS, per l’anno 2023, avrà cadenza semestrale e non mensile.
L’ art. 2 del decreto prevede che la trasmissione dei dati al Sistema TS debba essere effettuata:

entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022;

entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023;

entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023;

entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Viene inoltre confermato per l’anno 2023, lo specifico divieto di emissione delle fatture elettroniche, che restano dunque in versione “fattura cartacea”.

Tale divieto ricomprende:

– i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);

i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-bis del DL 119/2018.

Forfettari, anche se nel corso del 2022 hanno superato i 25.000 euro di ricavi e compensi ragguagliati all’anno.

Un cordiale saluto

AUGURI!

Gentile collega Massofisioterapista,

sta per concludersi un altro anno in cui la F.I.MFT con le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS), grazie al lavoro intenso di questi anni, alle azioni legali, ai rapporti istituzionali ed il supporto dei suoi sostenitori, è riuscita ad ottenere altri fondamentali tasselli per il riconoscimento della nostra “PROFESSIONE SANITARIA”

Ci sarebbe tanto da scrivere:

dalla L.145/2018, al dm. 9 agosto 2019, alla costituzione in giudizio al Tar e al CdS al fine di impedire la caducazione del disposto decreto con il relativo elenco speciale Massofisioterapisti, alla detraibilità delle spese, al sistema tessera sanitaria, all’ultimo ricorso con cui il Tar Lazio ha pienamente accolto l’impugnazione della F.I.MFT e dei massofisioterapisti iscritti  nell’elenco speciale, di cui  all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, per l’annullamento della delibera n. 3/2022 AGE.NA.S., nella parte in cui non li includeva, impedendogli di beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM), ed altre importanti iniziative già avviate di cui parleremo solo successivamente.

La strada è ancora tortuosa, c’è altro da fare per ridare dignità alla nostra professione tanto bistrattata e mettere in sicurezza la categoria tutta, ottenendo la giusta serenità.

Importanti traguardi ci aspettano, ma siamo certi che rimanendo insieme e sentendoci tutti appartenenti alla medesima famiglia F.I.MFT, riusciremo a concretizzare il nostro profondo, cospicuo e continuo impegno per la risoluzione delle problematiche residuali.

Auguriamo a te e famiglia un Santo Natale e delle serene festività.

Un cordiale saluto F.I.MFT

COMUNICATO UFFICIALE F.I.MFT QUESTIONE ECM

Il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della Federazione Italiana Massofisioterapisti (AIMFI, AIMTES e AMS) e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dagli  ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto i suddetti, a differenza dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professione sanitaria”.

Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’AGE.NA.S, secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Secondo il TAR. la L. n. 145/2018 ha invece sostanzialmente riconosciuto i massofisioterapisti iscrittisi nell’elenco speciale ad esaurimento di cui al dm. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) come PROFESSIONE SANITARIA. Gli stessi sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto, si sono iscritti ai corsi professionali non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era ancora qualificato nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute, come “professione sanitaria non riordinata”, conseguendo così il diploma entro il 2015 e maturando 36 mesi di esperienza lavorativa prima dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018.

Come rimarcato dal TAR. l’art. 1 della L. n. 145/18 ha autorizzato, i massofisioterapisti iscritti negli elenchi ad esaurimento, istituiti presso la F.N.C.P.T.S.R.M., a continuare a svolgere la professione sanitaria per salvaguardare l’affidamento di tutti quei professionisti che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività, in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’AGE.NA.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2019 – e tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari, possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data dal 01.01.2023.

La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la PROFESSIONE SANITARIA e la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per la quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

Un cordiale saluto a tutti voi dalla F.I.MFT

Augurandovi un periodo di serene feste, un ringraziamento dal profondo del cuore va espresso ai magnifici legali Zampieri-Rinaldi e alle ASSOCIAZIONI STORICHE (AIMFI, AIMTES, AMS) che hanno fornito tutti i dossier necessari per l’articolata ricostruzione normativa.

Buone FESTE!

Copione!