Un’altra importante Vittoria della F.I.MFT. Si agli ECM per i Massofisioterapisti in elenco speciale!

Gentili Massofisioterapisti iscritti in ESE,

come già comunicato in precedenza, relativamente alla questione ECM, il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), delle Associazioni (AIMFi, AIMTES e AMS), e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dalla formazione ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla alla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto sosteneva che gli iscritti in tale elenco, a differenza dei soggetti inseriti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professionisti sanitari”. Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’Age.Na.S., secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’Age.Na.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 – e solamente tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari che possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data 01.01.2023.

La sentenza ha rappresentato una particolare rilevanza, non solo in quanto ha chiarito definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019, a differenza degli altri massofisioterapisti, conservano il diritto ad esercitare la professione sanitaria e la qualifica di professionisti sanitari, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità civile  verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria senza la necessaria formazione determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

 

Vi informiamo inoltre che, a far data dal 28/02/2023, Agenas ha inserito sulla propria piattaforma web la nostra sentenza.

Di seguito il link:

https://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=180

https://phisiovit.it/ecm-ai-massofisioterapisti-semaforo-verde-per-age-na-s/

 

Un altro storico ed importante successo ottenuto grazie alla F.I.MFT ed a chi ha sempre deciso di sostenerla in questi anni.

A breve altre importanti novità riguardo alle altre situazioni residuali.

Rimaniamo insieme, un cordiale saluto a tutti voi. www.fimft.it 

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