AUGURI!

Gentile collega Massofisioterapista,

sta per concludersi un altro anno in cui la F.I.MFT con le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS), grazie al lavoro intenso di questi anni, alle azioni legali, ai rapporti istituzionali ed il supporto dei suoi sostenitori, è riuscita ad ottenere altri fondamentali tasselli per il riconoscimento della nostra “PROFESSIONE SANITARIA”

Ci sarebbe tanto da scrivere:

dalla L.145/2018, al dm. 9 agosto 2019, alla costituzione in giudizio al Tar e al CdS al fine di impedire la caducazione del disposto decreto con il relativo elenco speciale Massofisioterapisti, alla detraibilità delle spese, al sistema tessera sanitaria, all’ultimo ricorso con cui il Tar Lazio ha pienamente accolto l’impugnazione della F.I.MFT e dei massofisioterapisti iscritti  nell’elenco speciale, di cui  all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, per l’annullamento della delibera n. 3/2022 AGE.NA.S., nella parte in cui non li includeva, impedendogli di beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM), ed altre importanti iniziative già avviate di cui parleremo solo successivamente.

La strada è ancora tortuosa, c’è altro da fare per ridare dignità alla nostra professione tanto bistrattata e mettere in sicurezza la categoria tutta, ottenendo la giusta serenità.

Importanti traguardi ci aspettano, ma siamo certi che rimanendo insieme e sentendoci tutti appartenenti alla medesima famiglia F.I.MFT, riusciremo a concretizzare il nostro profondo, cospicuo e continuo impegno per la risoluzione delle problematiche residuali.

Auguriamo a te e famiglia un Santo Natale e delle serene festività.

Un cordiale saluto F.I.MFT

COMUNICATO UFFICIALE F.I.MFT QUESTIONE ECM

Il Tar Lazio ha pienamente accolto il ricorso della Federazione Italiana Massofisioterapisti (AIMFI, AIMTES e AMS) e dei massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 del decreto ministeriale del 9.8.2019, annullando la delibera n. 3/2022, con cui la Commissione Nazionale per la Formazione Continua aveva escluso dagli  ECM i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, tenuto dalla F.N.C.P.T.S.R.M., in quanto i suddetti, a differenza dei soggetti iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del medesimo DM., non rivestirebbero la qualifica di “professione sanitaria”.

Il TAR. ha invece espressamente rigettato la tesi difensiva del Ministero della Salute e dell’AGE.NA.S, secondo cui i massofisioterapisti sarebbero dei meri “operatori di interesse sanitario”, anche qualora inseriti negli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al DM 9 agosto 2019.

Secondo il TAR. la L. n. 145/2018 ha invece sostanzialmente riconosciuto i massofisioterapisti iscrittisi nell’elenco speciale ad esaurimento di cui al dm. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della l. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18) come PROFESSIONE SANITARIA. Gli stessi sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, in quanto, si sono iscritti ai corsi professionali non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era ancora qualificato nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute, come “professione sanitaria non riordinata”, conseguendo così il diploma entro il 2015 e maturando 36 mesi di esperienza lavorativa prima dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018.

Come rimarcato dal TAR. l’art. 1 della L. n. 145/18 ha autorizzato, i massofisioterapisti iscritti negli elenchi ad esaurimento, istituiti presso la F.N.C.P.T.S.R.M., a continuare a svolgere la professione sanitaria per salvaguardare l’affidamento di tutti quei professionisti che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività, in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina, acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico.

Il Tar ha pertanto annullato la delibera dell’AGE.NA.S., nella parte in cui non include i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2019 – e tali massofisioterapisti – tra i professionisti sanitari, possono beneficiare dell’Educazione continua in medicina (ECM) a far data dal 01.01.2023.

La sentenza riveste una particolare importanza non solo in quanto chiarisce definitivamente che i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 conservano il diritto ad esercitare la PROFESSIONE SANITARIA e la qualifica di PROFESSIONISTI SANITARI, ma anche perché consente agli stessi di accedere al programma di formazione continua ECM., il quale, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 38 bis del Decreto Legge n. 152/2021, costituisce un requisito di efficacia delle polizze per la responsabilità verso terzi e per la quella civile verso prestatori d’opera, sulla base del presupposto che l’esercizio della professione sanitaria, senza la necessaria formazione, determina quantomeno un aggravamento del rischio, alla luce del quale le assicurazioni non avrebbero stipulato la copertura assicurativa.

Un cordiale saluto a tutti voi dalla F.I.MFT

Augurandovi un periodo di serene feste, un ringraziamento dal profondo del cuore va espresso ai magnifici legali Zampieri-Rinaldi e alle ASSOCIAZIONI STORICHE (AIMFI, AIMTES, AMS) che hanno fornito tutti i dossier necessari per l’articolata ricostruzione normativa.

Buone FESTE!

Convegno on line il 21-12-22 alle ore 21:00. Iscrivetevi!

Federazione Italiana Massofisioterapisti comunica:

🎤Webinar Gratuito

🗓️ Mercoledi 21 dicembre
⏰ ore 21.00

🎙️ La storica sentenza del CdS n.4513 del 1/6/22!
Fughiamo ogni dubbio residuale sulla professione sanitaria!

👉Interverrà con noi un autorevole magistrato amministrativo.

📝La partecipazione sarà gratuita previa registrazione.

📧 LINK PER ISCRIZIONE

https://register.gotowebinar.com/register/4254846544503940438 

 

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