Nota di commento alla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 4513 del 1 giugno 2022

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato – aderendo pienamente alla tesi sostenuta dalla Federazione Italiana Massofisioterapisti – ha confermato che l’articolo 1 della L. n. 145/2018, pur abrogando l’articolo 1 della legge n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a meri operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’ a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018.
Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, della L. n. 42/99 (introdotto dalla l. n. 145/18).
L’istituzione dell’elenco speciale per i massofisioterapisti è avvenuta, dunque, proprio al fine di colmare il divario presente fino a quel momento tra i professionisti che hanno conseguito il diploma di massofisioterapista prima del 17 marzo 1999 e coloro che lo hanno conseguito dopo quella data e che hanno maturato un livello di esperienza di almeno 36 mesi, così sanando le storture esistenti nel sistema delle professioni sanitarie.
È quanto si evince dalla sentenza in commento, la quale chiarisce la ratio a fondamento dell’intervento legislativo di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento recato dalla L. 145/2018: “istituire gli elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.
“È, infatti, di tutta evidenza come tale regolarizzazione non potesse che essere volta al passato sanando situazioni di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di guisa che il possesso del requisito esperenziale si rivela un aspetto qualificante – e dunque da ritenersi consustanziale – nel progetto normativo”.
D’altra parte, il Consiglio di Stato ha chiarito che a nulla rileva l’autonoma collocazione della disposizione sui massofisioterapisti all’interno di un articolo (l’articolo. 5 del d.m. 9.8.2019) diverso da quello dedicato alle altre professioni sanitarie: “tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria, … non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale”.
In sostanza, viene riconosciuto che “nella suddetta prospettiva di sanatoria, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento”.
Ne discende che i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di professionisti sanitari e l’abilitazione all’esercizio della relativa professione.
Il Consiglio di Stato ribadisce sul punto – smentendo categoricamente quanto affermato dal Ministero della Salute – che non vi è alcuna differenza tra gli elenchi di cui all’art. 1 e quello di cui all’art. 5 del D.M. del 9 agosto 2019, in quanto sono stati tutti creati per consentire ai professionisti che hanno svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, di continuare a svolgere la relativa professione sanitaria. Secondo il Consiglio di Stato “è evidente l’intento, anzitutto, del legislatore di salvaguardare – in uno alle esigenze di continuità e di funzionalità dei servizi sanitari – le aspettative di tutti quegli operatori che, nel travagliato periodo di attuazione e completamento del processo di riforma delle professioni sanitarie, avevano esercitato la propria attività in coerenza con l’abilitazione conseguita nella vigenza della preesistente disciplina acquisendo sul campo l’esperienza necessaria ad assicurare il medesimo standard di conoscenza e di abilità ordinariamente maturato all’esito del percorso di formazione tracciato dal nuovo regime giuridico”. e la stessa missione assolve l’istituzione per i massofisioterapisti dell’elenco speciale ad esaurimento di cui all’art. 5 vieppiù reso necessario dalla lunga vicenda normativa e interpretativa innanzi riepilogata che, dopo una momentanea collocazione tra le professioni sanitarie non riordinate, ha visto il conclusivo approdo del massofisioterapista tra gli operatori di interesse sanitario. come già affermato da questa sezione la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come professione sanitaria non riordinata anche nella classificazione pubblicata dal ministero della salute”.
D’altra parte, inevitabilmente, i massofisioterapisti carenti dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione nell’elenco ad esaurimento non possono essere considerati esercenti professione sanitaria. E difatti, la natura derogatoria ed eccezionale della previsione normativa contenuta nella L. n. 145/2018, (che ha espressamente abilitato i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione SANITARIA di riferimento purché si iscrivano negli elenchi speciali ad esaurimento, conservando così la loro qualifica di professionisti sanitari), comporta peraltro che i diplomati iscrittisi ai corsi a partire dall’a.s. 2013/2014, che non hanno potuto maturare i 36 mesi prima del 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 145/18, v. art. 19), non possono beneficiare della disciplina derogatoria introdotta dalla l. n. 145/18, per cui rientrano invece nell’ambito della categoria dei meri operatori di interesse sanitario, di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge n. 43/2006.
Il Consiglio di Stato sottolinea infatti che “In mancanza delle speciali condizioni previste dall’articolo 5 del D.M. del 9.8.2019, la cui valenza derogatoria ed eccezionale non è suscettiva di applicazione analogica, si riespande, dunque, la regola generale che vuole i massofisioterapisti abilitati solo come operatori di interesse sanitari”.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito la qualifica di professionisti sanitari di tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi di cui al DM. 9 agosto 2019, riconoscendo agli stessi l’autonomia professionale e la dignità propria di professione sanitaria concretamente svolta.

Ufficio stampa F.I.MFT

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