Detraibilità IRPEF, circolare del 8-7-2020 n° 19. Pag.42.

Gentili professionisti Massofisioterapisti,

come avevamo già anticipato in data 26/05/2020, nella risposta pervenuta al nostro studio legale dall’Agenzia delle Entrate, di seguito riportiamo il testo della circolare ADE n° 19 del 08-07-2020, in cui, a pagina 42, viene definitivamente sancita la detrazione d’imposta IRPEF (art. 15, c. 1, lett. c del T.U.I.R.) per tutti gli iscritti all’elenco speciale Massofisioterapisti, istituiti presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP.

La F.I.MFT, ricorda come tale diritto alla detraibilità delle spese, a oggi, fosse limitato ai soli soggetti che avevano conseguito un titolo entro la data del 17/03/1999.

Sennonché, in virtù della attività di consulenza giuridica presentata dallo studio legale della Federazione Italiana Massofisioterapisti, e non di interpello come qualcuno ha voluto far intendere per inficiare l’operato della stessa, (tutto facilmente dimostrabile) le precedenti circolari sono state superate dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha avviato un’istruttoria con il Ministero della Salute, per comprendere l’impatto delle più recenti novità normative. Nella sostanza l’ADE riconosce la detrazione per le prestazioni rese, a partire dalla data di iscrizione all’elenco speciale e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione al predetto elenco.

La F.I.MFT ritiene sia necessario proseguire gli sforzi posti in essere, anche nell’ambito degli altri obiettivi prefissati.

#Unitisivince

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