LO STATUTO

STATUTO

Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, DURATA

1. E’ costituita in Torino la FEDERAZIONE ITALIANA MASSOFISIOTERAPISTI” , in sigla “ F.I.MFT , organizzazione sindacale di rappresentanza delle Associazioni che operano nel campo della tutela della figura professionale del massofisioterapista.
La Federazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, ha sede legale in Torino ed ha durata illimitata.

2. La Federazione è l’organismo associativo e rappresentativo, in ordine all’attuazione delle finalità del presente Statuto, delle Associazioni, d’ora in poi detti Enti, operanti nel campo della tutela della figura professionale del massofisioterapista e dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento e dell’aggiornamento professionale del medesimo a livello comunitario, nazionale, interregionale e regionale.

3. La Federazione si conforma ai principi della democrazia interna, della trasparenza e si adeguerà ai principi e norme degli organismi nazionali o internazionali ai quali dovesse eventualmente stabilire di affiliarsi.

Art. 2
SCOPI DELLA FEDERAZIONE

1. La Federazione ha il fine della tutela della figura professionale del massofisioterapista e dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento e dell’aggiornamento professionale del medesimo a livello comunitario, nazionale, interregionale e regionale mediante la promozione dei valori e delle esperienze degli Enti aderenti.

2. La Federazione, quale libera organizzazione sindacale, rappresenta gli aderenti e ne tutela gli interessi comuni di carattere tecnico, legislativo e sociale sia in campo nazionale, internazionale e sovrannazionale. Tutela gli organismi rappresentati e gli interessi nei confronti delle istituzioni della Comunità europea, dello Stato, delle Regioni, di altri Enti Locali; ne cura il raccordo con gli istituti specializzati del settore e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori, anche a livello internazionale, attenendosi comunque ai principi dettati dallo Stato Italiano e alle direttive e agli atti di indirizzo dei Ministeri competenti.

3. La Federazione opera in coerenza ad un “progetto ”, che qualifica i programmi ed i piani delle iniziative e delle attività federali e dei singoli aderenti. Tale Progetto, elaborato ed aggiornato dal Consiglio di Presidenza Nazionale, viene approvato dall’Assemblea Nazionale.

4. La Federazione si prefigge di:

a) sostenere gli interessi della categoria rappresentata salvaguardando il patrimonio culturale e scientifico della professione sanitaria del Massofisioterapista – Massaggiatore, salvaguardarne la dignità, difenderne le peculiarietà, l’integrità del profilo, l’unicità operativa ed esaltarne l’utilità sociale a tutti i livelli ed in tutti i settori, compreso quello dello sport; La Federazione si prefigge di assistere gli studenti ed i professionisti per tutte le esigenze correlate alla figura professionale del Massofisioterapista.

b) promuovere, coordinare e realizzare iniziative di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, anche mediante pubblicazioni editoriali e telematiche;
c) partecipare all’elaborazione di programmi e di progetti a livello comunitario, internazionale, nazionale e regionale (PON e POR), nonché in generale di programmi di sviluppo economico e sociale ed in collaborazione con il mondo del lavoro;

d) incrementare il reciproco scambio di esperienze ad ogni livello tra gli aderenti per un continuo aggiornamento e miglioramento della qualità del servizio offerto;
e) gestire in via sussidiaria e meramente strumentale attività tese al conseguimento dei propri fini istituzionali, effettuare prestazioni di servizio ed azioni formative per gli operatori, i dirigenti ed i quadri degli Enti aderenti.

5. La Federazione può inoltre:

  1. aprire uffici di rappresentanza in Italia e all’Estero;
  2. attivare articolazioni territoriali;
  3. dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate,Università, nonché ad Enti e società di servizio;
  4. Aderire o affiliarsi ad altri organismi nazionali, europei ed internazionaliArt.3 AMMISSIONE DEI SOCI

1)L’Associazione che intenda aderire alla Federazione deve farne espressa richiesta secondo le modalità fissate dal regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza Nazionale il quale delibererà in merito.
2) L’adesione non comporta alcuna fusione tra Soci e Federazione, pertanto i soci conservano la propria identità ed autonomia istituzionale, gestionale patrimoniale ed amministrativa con le conseguenti assunzioni di responsabilità nei confronti dei terzi e al proprio interno. L’adesione comporta il pagamento di una quota sociale, il pagamento della quale è il presupposto per la valida partecipazione alle riunioni e alle deliberazioni degli organismi Federali. 3) L’entità della quota viene fissata con delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, tenendo conto della programmazione economica delle attività.

Ferma restando l’autonomia di ogni ente associato così come esplicato al punto 2) la Federazione si impegna a non operare in concorrenza coi propri associati e ad avvalersi prioritariamente del know-how e dei servizi offerti dagli associati per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali

Art.4
RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Ogni Socio può recedere dalla Federazione mediante dimissioni da presentare per iscritto, presso la sede legale, al Presidente nazionale che provvede ad informarne il Consiglio di Presidenza nazionale per la presa d’atto.
Il Consiglio di Presidenza nazionale può dichiarare decaduti i Soci che entro la fine dell’esercizio sociale non abbiano versato per due anni le quote associative prescritte. Il Presidente Nazionale propone al Consiglio di Presidenza Nazionale, per l’eventuale deliberazione, l’esclusione di un Socio, per comportamento in contrasto con le norme del presente Statuto, ovvero per intervenute successive modifiche dello Statuto dell’Ente Socio, accertate come previsto dal regolamento.

Le delibere del Consiglio di Presidenza nazionale di cui ai precedenti commi sono immediatamente operative; tuttavia contro la decadenza e l’esclusione, l’interessato entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale gli è stato comunicato il provvedimento, ha facoltà di appellarsi all’Assemblea nazionale, che si pronuncia in via definitiva.

Dopo la cessazione, il Socio recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione né può recuperare le quote sociali versate.

Art.5
ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

  • L’Assemblea Nazionale dei soci;
  • il Consiglio di Presidenza Nazionale;
  • il Presidente Nazionale;Art.6 L’ASSEMBLEA DEI SOCIL’Assemblea è costituita dai rappresentanti legali, delle organizzazioni di categoria socie della Federazione o dai delegati dei medesimi. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed i suoi componenti durano in carica quattro anni. L’Assemblea è validamente deliberante in prima convocazione con il 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci; mentre è validamente deliberante in seconda convocazione con il voto del 51% dei voti spettanti ai presenti.Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe ad altri soci. L’esercizio del diritto di voto nell’assemblea è comunque subordinato all’avvenuto versamento della quota sociale, compreso l’anno in corso.
    Assemblea Ordinaria.

    L’Assemblea dei soci ordinaria è sovrana e si tiene:
    1) una volta ogni quattro anni, per:
    a) eleggere il Presidente nazionale e gli altri membri del Consiglio di Presidenza nazionale ;
    2) almeno una volta l’anno per:
    b) provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio di Presidenza nazionale per intervenuta impossibilità di svolgere il mandato, con durata dell’incarico fino al termine del mandato del Consiglio stesso;
    c) approvare i Progetti elaborati dal Consiglio di Presidenza e le loro modificazioni;

  • d) deliberare sulla relazione annuale sull’andamento della Federazione predisposta dal Presidente nazionale;

e) deliberare le linee programmatiche dell’attività federale, il bilanci annuali preventivo e consuntivo;

f) autorizzare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione;
g) deliberare circa la decadenza e l’esclusione dei Soci secondo quanto previsto al precedente art. 4.
h) approvare il regolamento interno.
Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la maggioranza del 51% dei voti spettanti alla totalità dei soci:
a) le modifiche statutarie;
b) lo scioglimento della Federazione e nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione.
Convocazione.
L’assemblea nazionale è convocata dal Presidente mediante invio alle organizzazioni socie dell’ordine del giorno. È presieduta dal Presidente nazionale o, in mancanza, dal Vice presidente più anziano.
L’esercizio del diritto di voto nell’assemblea è subordinato all’avvenuto versamento della quota sociale, compreso l’anno in corso.

Art.7
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

Composizione.

Il Consiglio di Presidenza nazionale è l’organo esecutivo della Federazione, ne cura l’amministrazione corrente, fatte salve le competenze dell’Assemblea nazionale.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente nazionale e da nove membri eletti dall’Assemblea ordinaria di cui tre vicepresidenti.

Durata e convocazione. Il Consiglio di Presidenza nazionale dura in carica quattro anni.
Il Consiglio di Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente nazionale o, in sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente.

Il Consiglio di Presidenza nazionale delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Competenze.
Spetta al Consiglio di Presidenza in generale:

a) seguire l’andamento ordinario e straordinario della Federazione
b) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea nazionale;
c) svolgere gli impegni di rappresentanza e di relazione secondo lo Statuto.
d) elaborare le linee programmatiche e le propone all’Assemblea nazionale;
e) predisporre il bilancio annuale preventivo e consuntivo;
f) fissare la quota sociale;
g) sottoporre alla ratifica della prima Assemblea utile la decadenza e l’esclusione dei Soci;
h) chiamare esperti, con voto consultivo, a partecipare ai propri lavori;
i) costituire commissioni permanenti o temporanee di lavoro;

l) autorizzare il Presidente a procedere ad acquisti e vendite mobiliari, effettuare operazioni bancarie diverse dall’ordinaria amministrazione, accettare donazioni, iscrivere ipoteche ed a consentire a cancellazioni ipotecarie e ad avviare (o a resistere) contenziosi amministrativi o giudiziari civili e ad eventuali transazioni/rinunce;

m) esercitare le funzioni e i poteri che lo Statuto non riserva ad altri organi federali e verificare l’ eventuale impedimento permanente del Presidente.
n) propone le attività funzionali per il rinnovo delle cariche federali.

Art.8
IL PRESIDENTE NAZIONALE

Durata e competenze.

Il Presidente nazionale è:
– eletto dalla Assemblea dei soci;
– dura in carica quattro anni e può essere rieletto;
– ha la rappresentanza legale e il potere di firma degli atti e della corrispondenza della Federazione, anche in ordine al rilascio di quietanze liberatorie;
– agisce e resiste in giudizio, previa delibera del Consiglio;
– convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Presidenza nazionale e ne cura il retto funzionamento in conformità allo Statuto ed al Regolamento;
– cura la realizzazione delle delibere programmatiche dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza.
– può delegare propri rappresentanti in seno alle istituzioni
– distribuisce incarichi specifici ai componenti del Consiglio di presidenza nazionaleRelazione e urgenza.
Il Presidente Nazionale cura il buon andamento della Federazione in ordine al raggiungimento delle finalità statutarie; ogni anno presenta la relazione sull’andamento della Federazione all’Assemblea ordinaria.
In caso di urgenza, può assumere iniziative e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio di Presidenza o dell’Assemblea nazionale, con l’obbligo di chiederne la ratifica con la massima urgenza e comunque in occasione della prima riunione.
Sostituzione e delega.
In caso di assenza o di impedimento permanente verificato dal Consiglio di Presidenza con apposita deliberazione, o di dimissioni, il Presidente nazionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età con i medesimi poteri. Il Presidente nazionale può delegare la firma, degli atti amministrativi di rilevanza interna e della corrispondenza e parte delle sue funzioni ordinarie di rappresentanza priva di rilevanza giuridica, ad un Vicepresidente nazionale o ad altro membro del Consiglio di Presidenza nazionale.

Art. 9
PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE, SCIOGLIMENTO

Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote di ammissione, dai contributi dei federati e dalle quote derivanti da prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi
b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
c) dai beni mobiliari e immobiliari comunque acquisiti;

d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.
e) dai proventi di eventuali attività economiche, strumentali alle attività istituzionali, messe in atto per il migliore raggiungimento degli scopi sociali;

La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito: è ammesso tuttavia il rimborso spese anche tenendo conto dell’impegno temporale dedicato alle varie attività della Federazione.
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea col voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti a tutte le Associate.

L’Assemblea dei soci nomina, all’occorrenza, un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
Le eventuali rimanenze attive di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Art.10 REGOLAMENTO

Il Regolamento è approvato dall’Assemblea dei soci e stabilisce le modalità di funzionamento degli organi federali.
Il Regolamento può essere integrato con successive delibere del Consiglio di Presidenza in merito alla costituzione di eventuali Commissioni di lavoro o di altre necessità operative della Federazione.

Art.11
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra la Federazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Letto, accettato e sottoscritto in Torino

I soci fondatori
Leandro Palomba per AIMTES, Roberto Cirelli per AIMFI, Cusumano Brigida per A.M.S.

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